Fusione inversa con società veicolo: condizioni, limiti al riporto delle perdite e documentazione fiscale secondo l’art. 172 TUIR.
Indice dell’articolo
La fusione inversa con società veicolo è una struttura ricorrente nelle acquisizioni finanziate a debito e nelle riorganizzazioni di gruppo. Lo schema consente, in termini generali, di far confluire la società veicolo utilizzata per acquisire la target nella stessa società operativa, evitando che la struttura societaria post-acquisizione rimanga articolata su due entità. Il punto fiscale più delicato riguarda il destino delle perdite fiscali riportabili, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili e delle eventuali eccedenze ACE.
La questione è tornata di attualità con la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 172 del 15 settembre 2026, che ha confermato la possibilità di disapplicare, in presenza di determinate condizioni, le limitazioni previste dall’art. 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR per le operazioni tra società veicolo e società target. Il principio non equivale, tuttavia, a una deroga automatica per tutte le fusioni inverse: occorre dimostrare la funzione economica dell’operazione, la natura strumentale della veicolo e l’assenza di un’impostazione finalizzata al mero utilizzo di posizioni fiscali pregresse.
Per imprenditori, gruppi e investitori, la verifica deve quindi essere svolta prima della progettazione definitiva dell’operazione. Una valutazione tardiva può incidere sul valore effettivo delle perdite, sulla sostenibilità del business plan e sulla convenienza fiscale dell’acquisizione. In questo contesto, la consulenza sulle operazioni straordinarie deve integrare analisi societaria, finanziaria e tributaria, considerando sia la disciplina ordinaria sia le eventuali condizioni per chiedere la disapplicazione dei limiti.
La struttura tipica della fusione inversa con veicolo
Lo schema più frequente nasce da un’operazione di acquisizione. Un investitore, spesso un fondo o una holding, costituisce una società veicolo, normalmente priva di una propria attività operativa significativa. La veicolo raccoglie le risorse finanziarie necessarie, anche mediante indebitamento, e acquisisce il controllo della società target. In una fase successiva, la target incorpora la veicolo: per questo si parla di fusione inversa, perché la società operativa partecipata incorpora la propria controllante o, più precisamente, la società utilizzata come mezzo per realizzare l’acquisizione.
La fusione può produrre effetti organizzativi rilevanti. Dopo l’operazione, la società superstite concentra l’attività industriale, il debito contratto per l’acquisizione, i rapporti con banche e investitori e, ove previsto, le partecipazioni o gli strumenti finanziari emessi nell’ambito dell’operazione. Sotto il profilo civilistico, trovano applicazione le regole degli artt. 2501 e seguenti del Codice civile; l’efficacia della fusione è disciplinata dall’art. 2504-bis c.c., mentre l’eventuale configurazione come operazione di acquisizione con indebitamento richiede attenzione anche all’art. 2501-bis c.c.
La presenza di una veicolo non significa, da sola, che le perdite della target possano essere utilizzate senza limiti. L’art. 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR mira a evitare che una fusione consenta di trasferire posizioni fiscali deteriorate a una società dotata di redditività, senza che vi sia una reale integrazione economica. La disciplina richiede, in linea generale, la verifica di condizioni relative alla vitalità economica delle società partecipanti e pone limiti quantitativi collegati al patrimonio netto, con specifiche regole anche per le eccedenze di interessi passivi e per le ulteriori posizioni fiscali riportabili.
Nel caso della fusione inversa, però, l’analisi deve tenere conto della funzione concreta della veicolo. Se la società è stata costituita esclusivamente per realizzare l’acquisizione della target e non rappresenta una società operativa portatrice di perdite create artificialmente, la rigida applicazione delle limitazioni può risultare non coerente con la ratio antielusiva della norma.
Quando può essere disapplicato l’art. 172 TUIR
La disapplicazione non deriva dalla sola qualificazione formale dell’operazione come fusione inversa; occorre inoltre verificare se trovi applicazione l’esclusione dei limiti prevista per le operazioni infragruppo dall’art. 177-ter del TUIR. Anche quando tale esclusione non opera, è necessario dimostrare che l’operazione si inserisce in un percorso economico unitario e che la veicolo ha avuto una funzione meramente strumentale all’acquisizione.
La risposta n. 172 del 15 settembre 2026 si colloca in un orientamento secondo cui, nelle operazioni tra società veicolo e target, le limitazioni dell’art. 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR possono essere disapplicate quando la fusione non realizza un indebito commercio di perdite, ma completa una riorganizzazione già programmata. La valutazione deve comunque essere riferita alle circostanze concrete e alla documentazione disponibile.
In concreto, gli elementi da verificare riguardano almeno:
- la genesi della veicolo, che dovrebbe essere collegata all’operazione di acquisizione e risultare documentata già nella fase iniziale;
- l’assenza di attività autonoma significativa della veicolo, salvo le attività funzionali alla raccolta delle risorse e al perfezionamento dell’acquisto;
- la natura delle perdite, distinguendo quelle effettivamente maturate nell’esercizio dell’attività da quelle derivanti da costi finanziari o da operazioni prive di una giustificazione economica;
- la continuità dell’attività della target, verificabile attraverso ricavi, costi del personale, contratti, cespiti, flussi finanziari e prospettive industriali;
- l’assenza di negoziazione delle perdite come elemento autonomo dell’investimento o come principale ragione della fusione;
- la coerenza finanziaria dell’operazione, inclusa la capacità della società risultante di sostenere il debito e di proseguire l’attività.
Il ragionamento deve essere condotto anche con riferimento alle eccedenze di interessi passivi indeducibili disciplinate dall’art. 96 del TUIR e alle altre posizioni soggette alle regole di trasferimento in occasione della fusione. L’analisi non può limitarsi alla perdita fiscale nominale: occorre ricostruire la composizione delle posizioni riportabili, l’anno di formazione, la causa economica e la loro effettiva utilizzabilità negli esercizi successivi.
La disapplicazione può essere richiesta mediante un’istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, quando la complessità della struttura e il valore delle posizioni fiscali lo rendano opportuno. La scelta procedurale deve essere valutata in anticipo, perché un interpello non sostituisce la necessità di predisporre una documentazione economica completa.
Le verifiche fiscali e societarie prima della fusione
La prima attività consiste nella ricostruzione della storia societaria. Occorre analizzare i bilanci della target e della veicolo, le dichiarazioni fiscali, i verbali degli organi sociali, i contratti di finanziamento e la documentazione relativa all’acquisizione. La verifica deve comprendere almeno i periodi d’imposta nei quali sono maturate le perdite e le eccedenze di interessi, considerando anche eventuali fusioni, scissioni, conferimenti o cambi di controllo precedenti.
Un secondo passaggio riguarda il test di vitalità economica. L’art. 172, comma 7, del TUIR collega la riportabilità delle perdite alla presenza di una concreta operatività. Per questo motivo, non è sufficiente dimostrare che la società esiste formalmente o che dispone di un patrimonio contabile positivo. È necessario evidenziare l’esistenza di un’attività effettiva e non meramente occasionale, mediante indicatori coerenti con il settore e con la storia dell’impresa.
Nel caso della target, il dossier dovrebbe includere:
- andamento dei ricavi e dei margini negli esercizi interessati;
- numero dei dipendenti e struttura organizzativa;
- contratti commerciali e portafoglio ordini;
- beni strumentali e investimenti realizzati;
- situazione finanziaria e capacità di generare flussi di cassa;
- cause delle perdite e piano di recupero della redditività;
- eventuali contenziosi fiscali o passività potenziali.
Per la veicolo, invece, è importante dimostrare la sua funzione limitata e coerente con l’operazione. I documenti dovrebbero evidenziare la data di costituzione, la sottoscrizione del capitale, i finanziamenti ricevuti, l’acquisto della partecipazione nella target e l’assenza di attività estranee al progetto. Se la veicolo ha sostenuto costi o maturato perdite, bisogna spiegare se tali componenti derivano dal finanziamento dell’acquisizione e se sono fisiologiche rispetto alla struttura adottata.
La relazione degli amministratori prevista dall’art. 2501-quinquies c.c. e la documentazione predisposta per il progetto di fusione devono rappresentare con chiarezza le ragioni industriali, finanziarie e organizzative dell’operazione. Una motivazione generica, centrata soltanto sulla semplificazione societaria, può risultare insufficiente se non chiarisce il collegamento tra acquisizione, finanziamento e fusione.
Un esempio operativo per gruppi e imprenditori
Si consideri una società target industriale che presenta perdite fiscali maturate in esercizi nei quali ha sostenuto costi di ristrutturazione e investimenti rilevanti. Un investitore costituisce una veicolo, la finanzia con capitale e debito e utilizza la società per acquisire la partecipazione nella target. Dopo il perfezionamento dell’acquisizione, la target incorpora la veicolo per concentrare nella società operativa il debito, i contratti e la gestione del gruppo.
In una situazione di questo tipo, la posizione delle perdite della target non dovrebbe essere valutata applicando automaticamente i limiti dell’art. 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR. Occorre verificare preliminarmente se l’operazione rientri nell’esclusione prevista dall’art. 177-ter del TUIR e, in mancanza, se sussistano i presupposti per la disapplicazione. L’analisi deve concentrarsi sulla funzione della veicolo e sulla continuità dell’attività della target.
Se la veicolo non aveva un’attività autonoma, è stata costituita per l’acquisizione e la fusione era prevista nel disegno iniziale, vi sono argomenti per sostenere che non si sia verificato un acquisto di perdite. Il risultato non è comunque automatico. Se, prima della fusione, la target cessa l’attività, trasferisce i principali asset, riduce il personale e conserva soltanto le perdite fiscali, il rischio di contestazione aumenta.
Lo stesso vale se la veicolo ha acquisito società diverse, ha svolto attività proprie o se l’operazione è stata modificata in modo da far emergere che il principale vantaggio perseguito era l’utilizzo della posizione fiscale. In termini di pianificazione, l’analisi dovrebbe essere svolta prima della firma dei contratti vincolanti. Le parti possono così valutare correttamente il prezzo, la struttura del finanziamento, la tempistica della fusione e l’eventuale necessità di un interpello.
Documentazione e pianificazione dell’operazione
Per ridurre il rischio fiscale, il gruppo dovrebbe predisporre un fascicolo unico dell’operazione, coordinato tra consulenti legali, fiscali e finanziari. La documentazione dovrebbe comprendere:
- delibere e verbali che descrivono le ragioni dell’acquisizione e della fusione;
- business plan e piano finanziario dell’operazione;
- contratti di finanziamento e prospetto dei flussi finanziari;
- due diligence fiscale, contabile e legale sulla target;
- prospetto analitico delle perdite e delle eccedenze di interessi;
- analisi della vitalità economica e della continuità aziendale;
- progetto di fusione, relazione degli amministratori e relazione dell’esperto, quando richieste;
- parere fiscale sulla disapplicazione dell’art. 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR;
- eventuale istanza di interpello e documentazione allegata.
Non esiste una scadenza autonoma e generale per predisporre questa documentazione, ma la sua utilità dipende dalla formazione antecedente o contestuale all’operazione. La posizione fiscale dovrà poi essere riflessa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo interessato dalla fusione, rispettando le ordinarie scadenze dichiarative e gli obblighi di conservazione dei documenti contabili e fiscali.
La pianificazione deve inoltre considerare l’art. 2501-bis c.c. quando l’acquisizione della target è finanziata mediante indebitamento destinato a essere rimborsato con i flussi della società acquisita. In questi casi, la sostenibilità finanziaria e le ragioni economiche della fusione devono essere coerenti con il progetto complessivo. La valutazione delle perdite non può essere separata dalla verifica della correttezza dell’intera struttura.
Per gli aspetti contabili, fiscali e dichiarativi, Studio Focus Consulting può supportare la predisposizione di analisi fiscali e dichiarative integrate con la documentazione societaria dell’operazione.
Conclusioni
La fusione inversa con incorporazione della società veicolo può consentire il mantenimento delle perdite fiscali della target anche oltre l’applicazione ordinaria dei limiti dell’art. 172, commi da 7 a 7-ter, del TUIR, ma soltanto quando la struttura dimostra una reale funzione economica. Prima di valutare la disapplicazione, occorre inoltre verificare l’eventuale applicazione dell’esclusione prevista dall’art. 177-ter del TUIR.
Gli elementi decisivi sono la natura strumentale della veicolo, la continuità dell’attività della target, l’origine non artificiosa delle perdite e l’assenza di un commercio di posizioni fiscali. Il gruppo dovrebbe ricostruire le perdite, verificare la vitalità economica, analizzare il finanziamento, formalizzare le ragioni dell’operazione e valutare, quando opportuno, un’istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. d), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Una documentazione predisposta dopo la fusione è più esposta a contestazioni e può non rappresentare adeguatamente il progetto originario. Per valutare la struttura e gli impatti fiscali dell’operazione, è possibile contattare lo Studio.
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