Autore: Umberto Pavoni
L’IRES premiale è un’agevolazione “una tantum” pensata per premiare le società che, a fronte di un rafforzamento patrimoniale e della realizzazione di investimenti rilevanti, mantengono specifici requisiti occupazionali e rispettano vincoli collegati all’uso di ammortizzatori sociali. Il beneficio consiste nella possibilità di applicare, per un solo periodo d’imposta, un’aliquota IRES ridotta rispetto a quella ordinaria prevista dall’art. 77 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). In particolare, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti “solari”, quindi 2025) l’aliquota può scendere dal 24% al 20%, secondo le modalità e i limiti fissati dall’art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) e dal D.M. MEF 8 agosto 2025 (pubblicato in G.U. n. 190 del 18 agosto 2025).
La misura è rilevante “ora” per due ragioni operative. Da un lato, incide su scelte che si consolidano già nel bilancio 2024: delibere assembleari, politiche di distribuzione dei dividendi, gestione delle riserve di patrimonio netto e compatibilità con i vincoli civilistici. Dall’altro, richiede una pianificazione nel 2025 su investimenti, tempistiche di acquisto e messa in funzione dei beni, monitoraggio delle ULA (Unità Lavorative Annue) e presidio delle condizioni in materia di CIG e altri strumenti. Infine, la corretta fruizione si riflette sia sulla dichiarazione dei redditi (Modello Redditi SC 2026) sia sui versamenti (F24 e, per taluni enti, F24 EP) tramite codici tributo dedicati. In questo approfondimento vediamo cos’è l’IRES premiale, chi può beneficiarne e come strutturare una compliance robusta, riducendo il rischio di recuperi e decadenze.
1) Quadro normativo: da aliquota ordinaria a riduzione premiale
L’IRES è l’imposta sul reddito delle società disciplinata dal TUIR (D.P.R. 917/1986). L’art. 77 stabilisce l’aliquota ordinaria al 24%. L’IRES premiale interviene su questo parametro introducendo, per un solo periodo d’imposta, una riduzione di quattro punti percentuali, portando l’aliquota al 20%.
La misura è stata introdotta dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 436-444, che prevede – per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 – la possibilità di applicare l’IRES al 20% al ricorrere di condizioni riconducibili a quattro aree:
- rafforzamento patrimoniale (accantonamento dell’utile e vincoli sulle riserve);
- investimenti “rilevanti” effettuati in una finestra temporale determinata;
- condizioni occupazionali (in termini di Unità Lavorative Annue – ULA e ulteriori requisiti previsti dalla disciplina attuativa);
- vincoli in materia di ammortizzatori sociali (con eccezioni e casistiche da verificare secondo decreto).
La norma primaria rinvia a un provvedimento attuativo per la definizione dei criteri operativi. L’attuazione è avvenuta con il D.M. MEF 8 agosto 2025 (G.U. n. 190 del 18 agosto 2025) che disciplina, tra l’altro, i criteri per individuare gli investimenti rilevanti, la soglia minima d’investimento, le condizioni occupazionali e i vincoli in materia di ammortizzatori sociali.
Dal punto di vista societario-contabile, la fruizione dell’agevolazione deve essere compatibile con le regole civilistiche sulla formazione e destinazione dell’utile e sulla gestione delle riserve. In particolare, rilevano i vincoli previsti dal Codice Civile: per le S.p.A. l’area degli artt. 2430 e seguenti c.c. (tra cui la riserva legale) e, per le S.r.l., gli artt. 2478-bis e seguenti c.c. (bilancio e risultanze contabili), oltre alle regole generali sulla tutela dell’integrità del capitale e sulla corretta rappresentazione in bilancio. In sostanza: l’agevolazione è fiscale, ma la sua “tenuta” si gioca spesso su delibere e scritture di patrimonio netto tecnicamente corrette e difendibili.
2) Chi può accedere e su quale periodo: attenzione a 2025, “solari” e non solari
L’IRES premiale si rivolge ai soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e soggetti equiparati) che determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie e che, nel periodo agevolato, rispettano cumulativamente i requisiti previsti dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.M. 8 agosto 2025.
L’elemento temporale è decisivo: la riduzione si applica al solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la sequenza operativa è, in sintesi, la seguente:
- utile e riserve: l’esercizio 2024 è quello rilevante per le scelte di destinazione dell’utile (accantonamento a riserva);
- periodo agevolato: l’esercizio 2025 è quello per cui può applicarsi l’aliquota IRES del 20% se spettante;
- finestra investimenti: investimenti effettuati nel periodo e secondo i termini e i criteri previsti dalla disciplina attuativa, con coordinamento con il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025.
Per i soggetti “non solari” (esercizi a cavallo d’anno), il periodo agevolato è quello successivo al periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2024. In pratica, è necessario ricostruire con precisione:
- quale esercizio costituisce la base per l’utile “rilevante” ai fini dell’accantonamento a riserva;
- quale esercizio beneficia dell’aliquota ridotta;
- quale arco temporale e quali scadenze vadano considerati per gli investimenti e per i requisiti occupazionali.
È importante ricordare che l’IRES premiale non è un credito d’imposta, bensì una riduzione di aliquota. Di conseguenza, incide su:
- saldo IRES del periodo agevolato;
- acconti, soprattutto se determinati con metodo previsionale, che richiede un presidio documentale e una ragionevole certezza sulla spettanza e sulla quantificazione del limite di base agevolabile.
Per la gestione dei versamenti, l’Agenzia delle Entrate ha istituito con Risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025 specifici codici tributo per F24 e, per gli enti pubblici che utilizzano F24 EP, anche i corrispondenti codici dedicati:
- 2048: IRES – art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 – acconto seconda rata o in unica soluzione;
- 2049: IRES – art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 – saldo.
Nota operativa: in fase di versamento è essenziale distinguere correttamente tra saldo e acconto e verificare la coerenza con la scelta del metodo (storico/previsionale) e con il calcolo della base agevolabile, perché la riduzione di aliquota non è automatica “su tutto” il reddito.
3) Requisiti sostanziali: riserva utile, investimenti rilevanti, occupazione e vincoli su ammortizzatori
Per ottenere l’aliquota ridotta non basta “fare investimenti”: l’IRES premiale richiede un insieme coordinato di condizioni che vanno presidiate già a partire dal bilancio 2024 e dalle delibere di approvazione e destinazione dell’utile. Una lettura “per blocchi” è utile per impostare correttamente la compliance.
a) Rafforzamento patrimoniale e gestione dell’utile
La disciplina richiede, in via generale, l’accantonamento ad apposita riserva di almeno l’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la realizzazione di investimenti rilevanti per un ammontare almeno pari al maggiore tra il 30% dell’utile 2024 accantonato, il 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e 20.000 euro, oltre al rispetto delle condizioni occupazionali e degli altri vincoli previsti dall’art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dal D.M. 8 agosto 2025. L’aspetto delicato è che l’accantonamento deve essere tracciabile (delibera, scritture e movimentazioni di patrimonio netto) e compatibile con i vincoli civilistici (riserve legali, riserve indisponibili, perdite pregresse, integrità del capitale).
b) Investimenti rilevanti
Il requisito sugli investimenti è duplice: da un lato occorre che l’investimento rientri nella nozione di “investimento rilevante” secondo le definizioni del decreto; dall’altro è indispensabile raggiungere una soglia minima quantitativa (collegata ai parametri sopra indicati). Il D.M. 8 agosto 2025 disciplina i criteri per individuare gli investimenti rilevanti e le regole di calcolo, con attenzione a elementi tipicamente “critici” in verifica:
- momento di effettuazione dell’investimento (e coordinamento tra ordine, consegna, messa in funzione/entrata in esercizio e, se richiesto, completamento di requisiti tecnici);
- tracciabilità dei pagamenti e corretta intestazione/contabilizzazione (contratti, fatture, quietanze, estratti conto);
- documentazione tecnica (perizie, dichiarazioni, collaudi e ogni attestazione eventualmente richiesta per qualificare l’investimento).
In ottica operativa, è consigliabile predisporre:
- un piano investimenti con cronoprogramma (ordine, consegna, messa in funzione, eventuale interconnessione e collaudi);
- un fascicolo di tracciabilità (commesse, contratti, fatture, pagamenti, verbali);
- carte di lavoro interne sul raggiungimento della soglia minima (con evidenza del confronto “maggiore tra” 30% utile accantonato, 24% utile 2023, 20.000 euro).
c) Condizioni occupazionali (ULA)
L’IRES premiale è condizionata anche a requisiti occupazionali. In linea generale, il presidio deve riguardare sia la dinamica delle ULA sia eventuali ulteriori condizioni richieste dal decreto attuativo. In particolare, la disciplina richiede il monitoraggio del dato occupazionale con criteri coerenti con le definizioni applicabili (full time, part-time, somministrazione, stagionali), perché variazioni apparentemente “ordinarie” (turnover, esternalizzazioni, trasformazioni di orario) possono produrre un decremento rilevante ai fini del beneficio.
d) Ammortizzatori sociali (attenzione alla CIG e strumenti analoghi)
La disciplina attuativa introduce vincoli in materia di ammortizzatori sociali (tra cui la CIG), prevedendo anche eccezioni e casistiche specifiche. In chiave di gestione del rischio, è opportuno coordinare la valutazione fiscale con HR e consulente del lavoro, perché un uso non correttamente inquadrato degli ammortizzatori può determinare inapplicabilità o decadenza, con recupero di imposta, interessi e possibili sanzioni.
4) Come si ottiene l’IRES premiale: iter operativo, adempimenti e scadenze
Il punto critico non è solo “conoscere” l’agevolazione, ma governarla lungo l’intero ciclo (bilancio 2024 → investimenti e personale 2025 → dichiarazione e versamenti 2026). Di seguito uno schema operativo consigliato, orientato alla difendibilità in caso di controllo.
Step 1 – Bilancio 2024 e delibera di destinazione dell’utile
Serve una delibera assembleare coerente con l’obiettivo di accantonare a riserva l’utile nei limiti richiesti (in via generale, l’80%) e con la disciplina civilistica. In questa fase è opportuno verificare:
- politiche di distribuzione dividendi e sostenibilità finanziaria (PFN, covenant, cash flow);
- capienza e natura delle riserve (disponibili/indisponibili, legale, statutarie, vincoli specifici);
- eventuali interferenze con perdite pregresse e regole di integrità del capitale previste dal Codice Civile.
Step 2 – Budget investimenti e verifica della soglia minima
Prima di impegnare la spesa, occorre verificare la coerenza dell’investimento con i requisiti del D.M. 8 agosto 2025 (definizioni e criteri) e, soprattutto, verificare ex ante il raggiungimento della soglia minima: investimento almeno pari al maggiore tra 30% dell’utile 2024 accantonato, 24% dell’utile 2023 e 20.000 euro. È prudente inserire nei contratti clausole su consegna, collaudo e documentazione, perché il rischio tipico è “fare l’ordine” ma non completare gli step tecnici entro i termini rilevanti.
Step 3 – Monitoraggio ULA e requisiti occupazionali
Durante il 2025 va tracciato il dato ULA con criteri coerenti con la disciplina attuativa e va verificato, con frequenza adeguata, il rispetto dei parametri richiesti. In pratica, è consigliabile un controllo almeno trimestrale, con riconciliazione tra payroll, contratti di lavoro e prospetti di calcolo ULA.
Step 4 – Verifica vincoli su ammortizzatori sociali
Qualora emergano esigenze di CIG o strumenti analoghi, è necessario valutare tempestivamente se si rientra nelle ipotesi ammesse dalla disciplina o se si configura una causa di esclusione/decadenza. Nei casi dubbi, è opportuno documentare le ragioni della scelta e valutare strumenti di interlocuzione preventiva con l’Amministrazione finanziaria (ad esempio interpello), ove ne ricorrano i presupposti.
Step 5 – Dichiarazione dei redditi e versamenti
L’agevolazione si gestisce in dichiarazione. Le istruzioni del Modello Redditi SC 2026 prevedono la compilazione della casella “IRES premiale” nel frontespizio e la gestione dell’agevolazione, secondo i casi, nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX del modello. Per i versamenti tramite F24, si utilizzano i codici tributo 2048 e 2049 (e, per gli enti pubblici con F24 EP, i corrispondenti codici dedicati indicati dalla Risoluzione n. 57/2025).
Scadenze (soggetti “solari”)
Le scadenze dipendono dai termini dichiarativi ordinari. In applicazione delle regole generali, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno civile la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025 è presentata nel 2026 (termine ordinario: 31 ottobre 2026, salvo proroghe). Poiché la disciplina collega la finestra degli investimenti al termine ordinario di presentazione della dichiarazione relativa al periodo agevolato, è essenziale impostare il cronoprogramma investimenti considerando tale data come riferimento operativo, verificando comunque eventuali differimenti o specificazioni applicative.
5) Aspetti pratici: esempio, limiti della base agevolabile, errori e check-list
Esempio (logica di compliance)
Una S.r.l. chiude l’esercizio 2024 con utile civilistico e intende valutare la fruizione dell’IRES premiale nel 2025. La società imposta un percorso documentato:
- delibera la destinazione dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 con accantonamento ad apposita riserva nei limiti richiesti (in via generale, 80%), garantendo tracciabilità e compatibilità civilistica;
- programma nel 2025 investimenti rilevanti e verifica che l’ammontare complessivo raggiunga almeno il maggiore tra 30% dell’utile 2024 accantonato, 24% dell’utile 2023 e 20.000 euro;
- mantiene le ULA e rispetta gli eventuali ulteriori requisiti occupazionali richiesti, con monitoraggio periodico;
- gestisce l’eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali verificando puntualmente le ipotesi ammesse e le cause di esclusione/decadenza.
Effetto fiscale e limiti di applicazione
Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l’aliquota IRES del 20% si applica nei limiti previsti dalla legge, dal D.M. 8 agosto 2025 e dalle istruzioni del Modello Redditi SC 2026, tenendo conto del tetto collegato al costo degli investimenti rilevanti; di conseguenza, il beneficio può operare sull’intero reddito d’impresa solo se il limite è capiente, mentre negli altri casi si applica solo entro la quota agevolabile determinata secondo le regole attuative. Il risparmio teorico massimo corrisponde alla riduzione di 4 punti percentuali sulla base imponibile effettivamente agevolabile.
In pratica, oltre al “sì/no” sul possesso dei requisiti, è determinante calcolare correttamente la base agevolabile e documentare il confronto tra reddito imponibile e limite collegato agli investimenti. Questo punto è spesso decisivo anche per la gestione degli acconti: applicare il 20% in via previsionale senza una stima prudente della quota agevolabile può generare scostamenti e recuperi in sede di saldo.
Errori ricorrenti che possono far perdere il beneficio
- Delibera utile non coerente: accantonamento insufficiente, errata qualificazione della riserva, distribuzioni non compatibili con i vincoli, mancata tracciabilità in patrimonio netto.
- Investimenti non conformi o insufficienti: beni/progetti fuori perimetro, soglia minima non raggiunta (maggiore tra 30% utile accantonato, 24% utile 2023, 20.000 euro), errato momento di effettuazione, documentazione tecnica o contabile incompleta.
- Base agevolabile calcolata “a forfait”: mancata applicazione del tetto collegato al costo degli investimenti rilevanti e delle regole di determinazione della quota agevolabile previste dalla disciplina attuativa e dalle istruzioni dichiarative.
- ULA e requisiti occupazionali non presidiati: decrementi involontari, gestione non coerente di part-time/somministrazione/esternalizzazioni, mancato rispetto di ulteriori requisiti minimi previsti dalla disciplina.
- Ammortizzatori sociali utilizzati senza una valutazione preventiva delle conseguenze sulla spettanza/decadenza.
- Acconti con metodo previsionale: applicazione della riduzione senza adeguato supporto documentale, con rischio di interessi e sanzioni in caso di recupero dell’imposta.
Check-list documentale (consigliata)
- Verbali assembleari di approvazione bilancio e destinazione dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, con evidenza dell’accantonamento a riserva richiesto.
- Prospetto interno delle riserve (movimenti, vincoli, disponibilità) e riconciliazioni con bilancio.
- Prospetto di calcolo della soglia minima d’investimento (maggiore tra 30% utile accantonato, 24% utile 2023, 20.000 euro) e relativa evidenza delle fonti (bilanci, delibere, carte di lavoro).
- Contratti (acquisto/leasing), ordini, DDT, fatture, pagamenti, cespiti e registri per gli investimenti rilevanti (con classificazioni coerenti al D.M. 8 agosto 2025).
- Perizie/attestazioni tecniche, collaudi, documenti su messa in funzione e (se richiesto) interconnessione o requisiti specifici richiesti per qualificare l’investimento.
- Prospetti ULA e ulteriori indicatori occupazionali richiesti, con benchmark triennale e riconciliazioni con payroll.
- Evidenze su assenza o ammissibilità di CIG e altri ammortizzatori, con documentazione delle valutazioni effettuate.
- Carte di lavoro: determinazione della quota di base imponibile agevolabile (con applicazione del tetto collegato agli investimenti), simulazioni acconti/saldo, F24 con codici tributo 2048 e 2049.
In ottica di difendibilità, l’obiettivo non è solo “applicare il 20%”, ma dimostrare che la società ha rispettato in modo coerente e documentato l’insieme dei requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e dal decreto attuativo, con un presidio continuativo nel corso del periodo agevolato.
Conclusioni
L’IRES premiale rappresenta un’opportunità concreta per le imprese che, nel periodo agevolato, intendono coniugare rafforzamento patrimoniale, investimenti rilevanti e stabilità occupazionale, beneficiando di una riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% nei limiti previsti dall’art. 1, commi 436-444, L. 207/2024 e dal D.M. MEF 8 agosto 2025, tenendo conto del tetto collegato al costo degli investimenti rilevanti e delle istruzioni del Modello Redditi SC 2026. La contropartita è una disciplina articolata, in cui la spettanza si gioca sulla qualità delle delibere di bilancio, sulla corretta qualificazione e tempistica degli investimenti, sul monitoraggio ULA e sul rispetto dei vincoli relativi agli ammortizzatori sociali.
Per evitare decadenze e massimizzare il beneficio, è decisivo impostare un percorso di compliance già dal bilancio 2024, con check-list documentale, controlli periodici nel 2025 e corretta gestione dichiarativa nel 2026. Lo Studio Focus Consulting supporta imprese e gruppi nella valutazione di accesso, nella pianificazione e nella gestione dichiarativa dell’agevolazione, integrando profili fiscali, civilistici e giuslavoristici.


