Contributi INPS soci SRL: il minimale 2026 resta dovuto. Per la Cassazione gli utili lasciati a riserva non entrano nella contribuzione eccedente.
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Le recenti pronunce della Corte di Cassazione riaprono una questione di grande rilievo per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata iscritti alla Gestione artigiani o commercianti: gli utili prodotti dalla SRL, ma non distribuiti e accantonati a riserva, devono concorrere al calcolo dei contributi INPS?
Il tema è diventato attuale dopo il deposito, il 16 settembre 2026, delle sentenze nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 e, il 17 settembre 2026, delle sentenze nn. 25465, 25466 e 25467. Il principio comune è che, in assenza di distribuzione o di imputazione fiscale per trasparenza, gli utili accantonati dalla SRL non entrano automaticamente nella base imponibile contributiva personale del socio lavoratore. La sentenza n. 25377/2026, in particolare, ha respinto la pretesa dell’INPS sulla quota di reddito rimasta nel patrimonio della società.
La novità è significativa perché l’Istituto, sulla base delle circolari n. 102 del 12 giugno 2003 e n. 84 del 10 giugno 2021, ha finora sostenuto che per i soci lavoratori di SRL rilevasse anche la quota di reddito d’impresa attribuibile in ragione della partecipazione, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione. La circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026 continua a richiamare questa impostazione. Alla data del 29 settembre 2026, nelle fonti ufficiali consultate non risulta ancora una circolare INPS di recepimento delle nuove decisioni della Cassazione: per le imprese permane quindi una fase di incertezza operativa che richiede prudenza, documentazione e valutazione individuale.
Il quadro normativo: iscrizione, minimale e contribuzione eccedente
Il primo punto da chiarire è che le nuove sentenze non cancellano l’obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti. Per i soci di SRL, l’obbligo contributivo deriva dall’articolo 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando il socio partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nell’ambito dell’attività commerciale. La sola titolarità di una quota, così come la sola percezione di utili senza attività lavorativa, non è sufficiente a creare il rapporto previdenziale nella gestione autonoma. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione e recepito dall’INPS nella circolare n. 84/2021.
Una volta accertata l’iscrizione, occorre distinguere due componenti:
- contribuzione sul minimale, dovuta per il solo fatto dell’iscrizione, anche quando il reddito sia pari a zero o inferiore alla soglia minima;
- contribuzione percentuale eccedente il minimale, dovuta sulla parte di reddito imponibile superiore alla soglia prevista annualmente.
La disciplina di riferimento è contenuta nell’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, oltre che nella legge 2 agosto 1990, n. 233. L’articolo 3-bis collega la contribuzione alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono.
È proprio l’espressione “denunciati ai fini IRPEF” ad avere assunto un ruolo centrale nelle decisioni di settembre 2026. Secondo la Cassazione, il reddito prodotto da una SRL ordinaria è normalmente reddito della società, soggetto a IRES, e non diventa automaticamente reddito personale del socio per il solo possesso della partecipazione. L’utile accantonato a riserva, pertanto, non può essere incluso nella contribuzione personale se non risulta fiscalmente imputato al socio.
Che cosa hanno deciso le dieci sentenze della Cassazione
Il principio affermato dalle pronunce può essere sintetizzato così: la quota di utile prodotto da una SRL e accantonata a riserva non costituisce, di per sé, reddito d’impresa denunciato dal socio ai fini IRPEF. Di conseguenza, essa non concorre automaticamente alla base imponibile della contribuzione eccedente il minimale.
La Corte ha valorizzato la distinzione tra reddito d’impresa e reddito di capitale. L’articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR, disciplina i redditi d’impresa; l’articolo 44 dello stesso TUIR considera invece redditi di capitale gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’IRES. Nella SRL ordinaria, il reddito resta attribuito alla società fino a quando non intervenga una distribuzione o un diverso meccanismo di imputazione fiscale.
La conclusione non deve però essere interpretata come un esonero generalizzato. La sentenza riguarda principalmente gli utili non distribuiti e accantonati a riserva, non ogni componente reddituale collegata all’attività del socio. Restano da verificare:
- la sussistenza dei requisiti di iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti;
- l’eventuale distribuzione degli utili;
- l’opzione per il regime di trasparenza fiscale;
- la presenza di altri redditi d’impresa dichiarati dal socio;
- la corretta compilazione del quadro RR del modello Redditi Persone Fisiche;
- l’eventuale esistenza di avvisi di addebito, accertamenti o giudizi già pendenti.
Le norme sulla trasparenza fiscale contenute negli articoli 115 e 116 del TUIR rappresentano infatti un’eccezione importante. Se la SRL ha validamente optato per la trasparenza, il reddito viene imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, anche se non materialmente distribuito. In questo caso la base imponibile contributiva può comprendere il reddito fiscalmente attribuito al socio. La verifica del regime fiscale della società è quindi indispensabile prima di applicare il principio delle nuove sentenze.
Perché l’INPS non ha ancora recepito l’orientamento
L’attuale posizione amministrativa dell’INPS deriva da un orientamento consolidato da oltre vent’anni. La circolare n. 102 del 12 giugno 2003 stabilisce che, per i soci lavoratori di SRL iscritti alle Gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile sia costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, anche quando gli utili non siano distribuiti. La circolare n. 84 del 10 giugno 2021 ha confermato tale impostazione, pur escludendo i redditi di capitale del socio che non svolga attività lavorativa nella società.
Anche la circolare INPS n. 14 del 9 febbraio 2026, dedicata alla contribuzione di artigiani e commercianti, continua a richiamare le circolari n. 102/2003 e n. 84/2021 e afferma che la base imponibile dei soci di SRL comprende la parte del reddito d’impresa attribuita in ragione della quota di partecipazione, indipendentemente dalla distribuzione. Questo è il dato amministrativo oggi disponibile e spiega perché gli archivi, i calcoli e i modelli dell’Istituto non siano ancora allineati alle decisioni depositate nel settembre 2026.
La necessità di una circolare di recepimento non significa che le sentenze siano prive di effetti prima dell’intervento amministrativo. Le decisioni della Cassazione costituiscono precedenti giudiziari rilevanti e possono essere utilizzate nei contenziosi, nelle opposizioni ad avvisi di addebito e nelle richieste di riesame. Tuttavia, l’INPS potrebbe continuare a emettere calcoli e richieste secondo le proprie istruzioni interne fino a quando non formalizzerà una modifica. Per questo motivo non è prudente sospendere unilateralmente i versamenti senza una valutazione professionale sulla posizione concreta e sui rischi di decadenza o sanzioni.
Importi 2026 e scadenze: che cosa continua a essere dovuto
Per il 2026 il reddito minimale di riferimento per artigiani e commercianti è pari a 18.808 euro. La circolare INPS n. 14/2026 indica un contributo annuo sul minimale di 4.521,36 euro per gli artigiani e di 4.611,64 euro per i commercianti. Gli importi comprendono la contribuzione IVS, il contributo maternità e, per i commercianti, l’aliquota aggiuntiva destinata all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale.
Le aliquote ordinarie 2026 sono pari al 24% per gli artigiani e al 24,48% per i commercianti. Per la quota di reddito superiore a 56.224 euro opera l’incremento di un punto percentuale, con aliquote rispettivamente del 25% e del 25,48%, entro i massimali individuali previsti. La soglia di 18.808 euro e gli importi sopra indicati riguardano il minimale contributivo, non costituiscono un limite alla produzione o alla distribuzione degli utili e non determinano da soli l’imponibilità della quota eccedente.
Nel 2026 le rate del contributo minimo sono previste alle seguenti scadenze:
- 18 maggio 2026;
- 20 agosto 2026;
- 16 novembre 2026;
- 16 febbraio 2027.
La contribuzione eccedente il minimale segue invece le scadenze collegate al saldo e agli acconti delle imposte sui redditi, con possibilità di differimento o rateazione secondo le regole fiscali applicabili. Il socio deve inoltre compilare il quadro RR del modello Redditi Persone Fisiche.
Come comportarsi in concreto: controlli e documenti
Un esempio può chiarire la portata pratica. Si consideri una SRL ordinaria con due soci, entrambi lavoratori e ciascuno titolare del 50% delle quote. Se la società realizza un utile di 100.000 euro e lo accantona interamente a riserva, l’orientamento amministrativo INPS tradizionale tende ad attribuire a ciascun socio 50.000 euro ai fini della contribuzione eccedente il minimale. Secondo il principio delle sentenze di settembre 2026, invece, occorre verificare se quei 50.000 euro siano stati fiscalmente imputati o dichiarati dal socio. Se l’utile è rimasto nella SRL ordinaria e non è stato distribuito né imputato per trasparenza, la pretesa sulla quota eccedente il minimale può essere contestata, mentre resta dovuto il contributo minimo se l’iscrizione previdenziale è obbligatoria.
Per ogni posizione è opportuno predisporre una scheda di verifica contenente:
- visura camerale storica e oggetto dell’attività svolta;
- prova della partecipazione personale, abituale e prevalente al lavoro aziendale;
- statuto, verbali assembleari e delibere di destinazione dell’utile;
- bilanci e scritture contabili che dimostrino l’accantonamento a riserva;
- dichiarazioni fiscali della società e del socio;
- eventuale opzione per la trasparenza fiscale ex articoli 115 o 116 TUIR;
- modelli F24, quadro RR, avvisi bonari e avvisi di addebito ricevuti;
- eventuali ricorsi già notificati o termini processuali ancora aperti.
Chi ha già ricevuto un avviso di addebito non dovrebbe limitarsi a chiedere informalmente il ricalcolo: l’avviso ha valore di titolo esecutivo e richiede il rispetto dei termini per l’opposizione. Anche chi ha versato contributi sulla quota di utili non distribuiti deve valutare con attenzione l’eventuale recupero, perché la restituzione non è automatica e può dipendere dall’annualità, dall’eventuale prescrizione, dalla definitività del pagamento e dalla documentazione disponibile.
Fino alla pubblicazione di una circolare INPS aggiornata, la scelta più prudente consiste nel continuare a versare il minimale dovuto quando sussistono i requisiti di iscrizione, separando però contabilmente la quota eccedente derivante dagli utili non distribuiti e sottoponendola a una verifica tecnica. La decisione deve considerare anche la posizione contributiva personale, la disponibilità finanziaria dell’impresa e il rischio di contestazioni future.
Le pronunce della Cassazione nn. 25377-25383/2026 e 25465-25467/2026 segnano un possibile cambio di paradigma per i soci lavoratori di SRL: gli utili accantonati e non fiscalmente imputati al socio non sembrano poter generare, da soli, contribuzione eccedente il minimale. Tuttavia, l’obbligo di iscrizione, il contributo minimo, gli utili distribuiti, il regime di trasparenza e gli altri redditi d’impresa devono essere tenuti distinti.
Il passaggio decisivo sarà la futura circolare INPS, che dovrà chiarire modalità applicative, annualità interessate, gestione delle dichiarazioni già presentate, eventuali rimborsi e trattamento degli avvisi di addebito. Nel frattempo, soci e amministratori dovrebbero raccogliere la documentazione, controllare il quadro RR e far esaminare ogni annualità da un professionista, evitando sia il pagamento automatico di somme potenzialmente non dovute sia la sospensione indiscriminata dei versamenti.
Per le PMI, la corretta strategia non è attendere passivamente, ma preparare ora una ricostruzione completa delle quote di utile, delle delibere di destinazione e delle dichiarazioni fiscali. In questo modo sarà possibile intervenire tempestivamente quando l’INPS pubblicherà le nuove istruzioni.
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