Dividendi trattenuti e conferimento in holding

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Umberto PavoniUmberto PavoniDottore Commercialista e Revisore Legale, Co-founder
Pubblicato il 13 Ottobre 20269 min di lettura
Dividendi trattenuti e conferimento in holding
In breve

Dividendi trattenuti dopo il conferimento in holding: ritenuta del 26%, realizzo controllato e rischio di abuso del diritto.

Indice dell’articolo

Il trattenimento dei dividendi da parte della società conferitaria dopo un conferimento di partecipazioni in regime di realizzo controllato può assumere rilievo non soltanto sul piano finanziario, ma anche sotto il profilo dell’abuso del diritto. La questione è stata nuovamente esaminata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, relativa a una società già esistente, partecipata al 100% dalla persona fisica conferente e attiva nel settore immobiliare.

La fattispecie considerata presenta un elemento ricorrente nella pianificazione patrimoniale: la partecipazione viene conferita in una holding già interamente partecipata dal conferente, con imputazione dell’apporto a una riserva di patrimonio netto anche senza aumento del capitale sociale, applicando l’articolo 177, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR; successivamente, i dividendi distribuiti dalla società partecipata vengono incassati dalla conferitaria e non immediatamente trasferiti alla persona fisica. In questo modo, può essere rinviata nel tempo l’applicazione della ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta dovuta sulla distribuzione alla persona fisica.

Il punto critico non consiste, però, nella semplice applicazione del realizzo controllato né nell’utilizzo dei dividendi per finanziare una holding. Il rischio nasce quando l’operazione appare costruita principalmente per differire sine die l’applicazione della ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta, senza una concreta destinazione economica delle risorse. Per questo motivo, la risposta dell’Amministrazione finanziaria deve essere letta con attenzione, soprattutto nella parte in cui collega la liceità dell’operazione alle ragioni economiche rappresentate dal contribuente e alla loro effettiva attuazione.

Il funzionamento del realizzo controllato e il ruolo dei dividendi

L’articolo 177, comma 2, del TUIR disciplina un regime nel quale il valore fiscale della partecipazione ricevuta dalla società conferitaria è determinato, in sostanza, in funzione dell’incremento del patrimonio netto della conferitaria riconducibile alla partecipazione conferita. La norma consente quindi di realizzare il conferimento senza fare necessariamente riferimento al valore normale della partecipazione, purché ricorrano i presupposti previsti dalla disposizione.

Quando la holding è già interamente partecipata dal conferente, l’apporto può essere imputato a una riserva di patrimonio netto anche senza un contestuale aumento del capitale sociale, ferma restando la necessità di verificare la corretta rappresentazione civilistica e contabile dell’operazione. Il conferimento deve inoltre essere valutato in relazione alla concreta applicazione dell’articolo 177, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, TUIR, e alla partecipazione ricevuta dalla società conferitaria.

Per la persona fisica conferente, il risultato può essere una plusvalenza imponibile inferiore rispetto a quella che deriverebbe dall’applicazione del criterio ordinario del valore normale. Questo effetto, tuttavia, non costituisce di per sé un vantaggio fiscale indebito: rappresenta la conseguenza del regime previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR, quando l’operazione rispetta i requisiti normativi e non è utilizzata per perseguire finalità elusive.

Il tema cambia quando, dopo il conferimento, la società partecipata distribuisce dividendi alla holding e quest’ultima li trattiene per un periodo indefinito. La tassazione dei redditi prodotti in forma societaria opera normalmente attraverso due momenti: la tassazione del reddito in capo alla società e la successiva applicazione, al momento della distribuzione alla persona fisica, della ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta, secondo il regime applicabile al percettore.

Il mantenimento degli utili nella holding può essere fisiologico quando le risorse sono destinate a investimenti, acquisizioni, rafforzamento patrimoniale, rimborso di debiti effettivamente contratti per l’attività sociale o sviluppo di un’attività economica. La sola presenza di dividendi non distribuiti, quindi, non dimostra l’abuso. Occorre verificare la funzione concreta della liquidità e la coerenza tra il progetto dichiarato, le decisioni societarie e i successivi movimenti finanziari.

Perché la risposta n. 155/2026 aumenta il rischio di contestazione

Nella risposta n. 155/2026 l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, sulla base dei fatti rappresentati, le operazioni non integrassero un abuso del diritto. La società conferitaria era preesistente, svolgeva attività immobiliare e risultava esposta verso il socio unico per finanziamenti pregressi. L’istante aveva inoltre dichiarato che i dividendi sarebbero stati utilizzati per acquistare nuovi immobili destinati esclusivamente al mercato, senza impiego diretto da parte del socio o dei suoi familiari.

L’Amministrazione ha valorizzato proprio la destinazione economica delle risorse. L’attività della holding non doveva necessariamente consistere in un’organizzazione imprenditoriale complessa: poteva essere sufficiente anche una concreta attività di gestione patrimoniale e di sfruttamento economico di beni. Questa impostazione amplia l’area delle operazioni potenzialmente sostenibili, ma rende più importante dimostrare che l’attività economica non sia soltanto nominale.

La risposta contiene, però, una precisazione particolarmente delicata. Se il conferimento fosse stato preordinato a indirizzare le risorse della società partecipata verso la restituzione dei finanziamenti soci, invece della diretta distribuzione degli utili alla persona fisica, la valutazione potrebbe cambiare. In tale ipotesi, l’Agenzia potrebbe ravvisare un vantaggio fiscale indebito e l’assenza di sostanza economica, qualora il percorso societario servisse essenzialmente a rinviare l’applicazione della ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta.

Il riferimento all’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto e coordinato dal D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, è centrale. La disposizione considera abusiva una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur rispettando formalmente le norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti in contrasto con le finalità delle disposizioni e con i principi dell’ordinamento tributario. La contestazione deve comunque rispettare le garanzie procedimentali previste dall’articolo 10-bis, compresa la preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente nei casi previsti.

L’errore da evitare: confondere due vantaggi fiscali diversi

Un passaggio dell’impostazione amministrativa può determinare un errore di metodo: collegare l’eventuale abuso al vantaggio rappresentato dalla minore plusvalenza imponibile generata dal realizzo controllato, anziché al differimento dell’applicazione della ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili trattenuti nella holding.

Si tratta di effetti distinti. Il primo deriva direttamente dalla scelta del regime previsto dall’articolo 177, comma 2, del TUIR e dalla sua applicazione alla specifica operazione di conferimento. Il secondo può derivare dall’insieme di atti successivi: distribuzione dei dividendi alla holding, loro permanenza nella società, eventuale rimborso di finanziamenti al socio e assenza di una concreta destinazione economica alternativa.

Se il realizzo controllato viene correttamente applicato, la differenza rispetto alla tassazione calcolata sul valore normale non è automaticamente un vantaggio indebito. Considerarla tale significherebbe mettere in discussione il funzionamento stesso della norma agevolativa o di neutralità relativa. La verifica antiabuso dovrebbe invece concentrarsi sulla sequenza complessiva e sulla possibile trasformazione di utili destinabili direttamente al socio in liquidità trasferita attraverso una struttura societaria priva di una funzione autonoma.

In questa prospettiva, l’attenzione dell’Amministrazione dovrebbe riguardare la causa economica dell’operazione, la durata del trattenimento, la reale operatività della holding, la congruità degli investimenti e la coerenza tra i flussi finanziari e le decisioni degli organi sociali. Una contestazione fondata esclusivamente sulla minore plusvalenza da conferimento rischierebbe di sovrapporre il piano della corretta applicazione dell’articolo 177 TUIR a quello dell’abuso del diritto disciplinato dall’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000.

Il quadro si inserisce nei principi europei di contrasto alle pratiche abusive espressi, tra l’altro, dall’articolo 6 della Direttiva (UE) 2016/1164, attuata nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142. La direttiva non trasforma ogni differimento d’imposta in un abuso: richiede una valutazione sostanziale dell’operazione e della sua finalità prevalente.

Cautele pratiche nella strutturazione della holding

La prevenzione del rischio richiede una documentazione costruita prima del conferimento e aggiornata durante la gestione. Non è sufficiente inserire nell’atto o nell’interpello una generica dichiarazione sulla volontà di investire i dividendi. Le ragioni extrafiscali devono essere verificabili attraverso decisioni societarie, contratti, prospetti finanziari e comportamenti coerenti.

  • Deliberare il progetto economico: il consiglio di amministrazione della società per azioni, ai sensi dell’articolo 2380-bis del Codice Civile, o l’organo amministrativo della società a responsabilità limitata, ai sensi dell’articolo 2475 del Codice Civile, dovrebbe approvare un piano che indichi investimenti, fabbisogni finanziari, tempistiche e criteri di selezione.
  • Separare i flussi: i dividendi ricevuti dalla holding dovrebbero essere tracciati con conti, scritture contabili e rendicontazioni che consentano di distinguere le somme destinate agli investimenti da quelle impiegate per altri scopi.
  • Documentare gli investimenti: offerte, preliminari, contratti di acquisto, perizie, business plan, autorizzazioni e documenti relativi alla gestione degli immobili devono dimostrare che l’attività è orientata al mercato.
  • Gestire con cautela i finanziamenti soci: il rimborso deve essere motivato dalla situazione finanziaria della società, deliberato secondo le regole applicabili e coerente con la disponibilità effettiva di cassa, evitando che coincida sistematicamente con l’incasso dei dividendi.
  • Verificare la sostanza operativa: la holding dovrebbe avere una contabilità ordinata, contratti coerenti, rapporti bancari tracciabili e una gestione effettiva delle attività patrimoniali.
  • Monitorare l’attuazione: ogni esercizio dovrebbe essere predisposto un confronto tra quanto previsto e quanto realizzato, spiegando eventuali rinvii, variazioni o mancati investimenti.

La distribuzione dei dividendi deve inoltre rispettare gli articoli 2433 e 2478-bis del Codice Civile, a seconda della forma societaria, nonché i limiti derivanti dall’esistenza di utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio approvato. Non esiste, sulla base della fattispecie esaminata, una scadenza automatica entro la quale i dividendi debbano essere reinvestiti; proprio per questo, un trattenimento sine die privo di motivazioni aggiornate può risultare più difficile da giustificare.

In un progetto di conferimento è opportuno coordinare la valutazione fiscale con la consulenza su operazioni straordinarie e con una verifica della struttura di holding e protezione patrimoniale, mantenendo distinta la finalità economica dalla mera ottimizzazione dell’applicazione della ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta.

Un esempio di impostazione coerente e di impostazione rischiosa

Si consideri una persona fisica che conferisce una partecipazione in una società operativa a una holding già attiva nella gestione di immobili. L’apporto viene imputato a una riserva di patrimonio netto, anche senza aumento del capitale sociale, nel rispetto della struttura societaria e della disciplina applicabile. Dopo il conferimento, la società operativa distribuisce dividendi alla holding. Se quest’ultima utilizza le somme per acquistare immobili destinati alla locazione a terzi, sostiene i costi di gestione, stipula contratti con controparti indipendenti e conserva la documentazione delle scelte, esiste una ragione economica riconoscibile. Il differimento della distribuzione al socio può essere la conseguenza della capitalizzazione della holding e della sua attività patrimoniale.

La situazione è più esposta se, subito dopo l’incasso dei dividendi, la holding rimborsa quasi integralmente finanziamenti concessi dal socio, non effettua gli investimenti annunciati, non sostiene costi operativi significativi e non dispone di un piano finanziario credibile. In questo caso la sequenza può essere letta come un percorso alternativo alla distribuzione diretta degli utili, finalizzato soprattutto a mantenere le risorse all’interno della sfera patrimoniale del socio e a rinviare l’applicazione della ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta.

La differenza non dipende dal solo risultato numerico, ma dalla sostanza dell’operazione e dalla sua attuazione nel tempo. Per questo, già prima del conferimento, occorre predisporre una relazione che illustri la funzione della holding, la provenienza delle risorse, le alternative considerate, gli investimenti programmati e le modalità di remunerazione o rimborso dei rapporti finanziari con il socio.

Conclusioni

Il trattenimento dei dividendi dopo un conferimento in realizzo controllato non è automaticamente abusivo. La criticità emerge quando la holding diventa soltanto un passaggio intermedio per evitare o rinviare indefinitamente la distribuzione degli utili alla persona fisica, senza un’attività economica effettiva e senza una destinazione documentata delle risorse.

La risposta a interpello n. 155/2026 conferma l’importanza delle ragioni extrafiscali, ma non dovrebbe condurre a confondere il vantaggio proprio del regime dell’articolo 177, comma 2, del TUIR con l’eventuale vantaggio indebito derivante dal differimento dell’applicazione della ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta. La corretta impostazione richiede una holding operativa o patrimonialmente attiva, decisioni societarie coerenti, flussi tracciati e verifiche periodiche.

Per valutare la sostenibilità della struttura, predisporre la documentazione e gestire correttamente i rapporti tra conferente, holding e società partecipata, è possibile contattare Studio Focus Consulting. Lo Studio affianca imprese e persone fisiche nella valutazione fiscale e societaria delle operazioni straordinarie, distinguendo la funzione economica della holding dal semplice differimento dell’applicazione della ritenuta.

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