Imprenditori, professionisti e famiglie con patrimonio significativo che vogliono proteggere i beni da rischi patrimoniali, pianificare il passaggio generazionale e ottimizzare la successione dal punto di vista fiscale e legale. Cerchi chiarezza su trust, fondi patrimoniali e assetti societari? Sappiamo come guidarti verso le scelte giuste, semplici e misurate.
Il trust è un istituto di diritto internazionale riconosciuto in Italia tramite la Convenzione dell’Aja del 1985, ratificata con L. 364/1989. Affida beni a un trustee indipendente che li gestisce secondo le volontà del disponente (settlor), separandoli dal suo patrimonio personale. A differenza del fondo patrimoniale, il trust è flessibile: può essere istituito per qualsiasi scopo lecito (famiglia, beneficenza, passaggio generazionale), con qualunque bene e senza limitazioni di status coniugale. La segregazione patrimoniale, però, è pienamente efficace verso i creditori solo se l’atto istitutivo è antecedente al sorgere dei debiti e non ha finalità elusive o fraudolente.
No. Nel trust, il trustee gestisce i beni secondo le tue indicazioni nel documento costitutivo (trust deed). Tu rimani il “settlor” e definisci scopi, beneficiari, regole. Il trustee è vincolato a rispettare la tua volontà . Ricevi rendiconti sui beni. Se ben strutturato, mantieni un controllo indiretto (tramite guardiano o clausole del deed) pur ottenendo protezione legale, a condizione che l’atto sia genuino e non simulato.
Costi e tempi dipendono dalla complessità (patrimonio, numero di beneficiari, legge regolatrice, trustee professionale o meno) e comprendono l’atto istitutivo, l’eventuale trustee professionale e la gestione annuale: non esiste una tariffa standard, va richiesto un preventivo personalizzato allo studio e al trustee individuato. È un investimento di medio-lungo periodo, da valutare rispetto agli obiettivi di protezione e passaggio generazionale.
Il trust continua secondo le tue disposizioni: il trustee distribuisce i beni ai beneficiari indicati o prosegue la gestione con un nuovo trustee. Dal 2025 (D.Lgs. 139/2024) la regola generale è la tassazione dei trasferimenti al momento dell’uscita dei beni dal trust verso i beneficiari, con le aliquote e franchigie ordinarie di successione/donazione in base al rapporto di parentela; è possibile optare, in alternativa, per la tassazione anticipata al momento del conferimento dei beni nel trust.
Il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.) è uno strumento civile che destina beni immobili e valori registrati ai bisogni della famiglia. Possono istituirlo i coniugi o le parti di un’unione civile (L. 76/2016); non è invece disponibile per i conviventi di fatto non uniti civilmente. Il vincolo di destinazione (art. 2645-ter c.c.) estende una protezione analoga a qualunque proprietario, per “interessi meritevoli di tutela”, per una durata massima di 90 anni. Entrambi limitano l’aggressione dei creditori ai soli debiti estranei ai bisogni familiari e richiedono atto pubblico e trascrizione; la protezione non è comunque assoluta e può essere superata da azione revocatoria se il vincolo è successivo ai debiti.
Il fondo patrimoniale è riservato a coniugi e parti di un’unione civile, su beni immobili/registrati, per i bisogni della famiglia. Il vincolo di destinazione (2645-ter) è aperto a chiunque, su qualunque bene, per “interessi meritevoli” anche non familiari. Il vincolo è più flessibile nei soggetti ammessi, ma il fondo patrimoniale resta lo strumento più consolidato e collaudato nella prassi notarile e giudiziaria per la famiglia coniugale.
È più complesso. Con figli minori, il giudice tutelare deve autorizzare vendite e ipoteche sui beni del fondo, valutando i “superiori interessi del minore”: l’autorizzazione richiede tempo. Se prevedi operazioni frequenti, il vincolo di destinazione (2645-ter) o il trust possono offrire maggiore flessibilità , da valutare caso per caso con un professionista.
In parte. L’art. 170 c.c. esclude l’esecuzione solo per i debiti che il creditore conosceva come estranei ai bisogni della famiglia; la giurisprudenza include tra i “bisogni della famiglia” anche i debiti d’impresa funzionali al mantenimento del nucleo familiare, riducendo la protezione. Se il fondo è costituito dopo che il debito è già sorto, il creditore può agire con la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) o, per gli atti gratuiti, con la revocatoria semplificata (art. 2929-bis c.c.) entro un anno dalla trascrizione. Va quindi pianificato per tempo, mai a ridosso di una crisi.
Il patto di famiglia (artt. 768-bis e segg. c.c., introdotto dalla L. 55/2006) è un contratto che permette all’imprenditore di trasferire in vita l’azienda o le partecipazioni societarie a discendenti (e, ricorrendone le condizioni, al coniuge), anticipando la successione con il consenso di tutti i legittimari. Il trasferimento può beneficiare dell’esenzione da imposta di successione e donazione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990, ma solo se i beneficiari acquisiscono o integrano il controllo di diritto della società (art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.) e si impegnano a proseguire l’attività d’impresa o a mantenere il controllo per almeno 5 anni: in caso contrario l’agevolazione decade, con sanzioni e interessi. Gli assetti societari (holding, patti parasociali) completano la strategia di continuità e governance.
Sì, il patto di famiglia non cancella i debiti: l’azienda passa al discendente con la sua situazione debitoria. La convenienza dipende dal rapporto debiti/valore e dalla redditività : se l’azienda genera flussi sufficienti, il passaggio è sostenibile; se è in difficoltà , va valutata un’analisi preventiva e un eventuale risanamento prima del trasferimento, anche per non esporre l’operazione a possibili azioni dei creditori.
Il patto deve coinvolgere tutti i legittimari (coniuge, figli), che devono partecipare all’atto e possono essere compensati con liquidità , immobili o altri beni per la quota di legittima cui rinunciano. Senza il consenso di tutti i legittimari il patto non è valido. È quindi essenziale una negoziazione trasparente e documentata, con l’assistenza di notaio e consulenti fiscali.
Può convenire se ci sono più aziende o asset da gestire in modo unitario: la holding centralizza le partecipazioni, semplifica il passaggio ai discendenti (si trasferiscono le quote della holding, non ogni singola azienda) e beneficia del regime di participation exemption sui dividendi infragruppo (imponibile al 5%, art. 89 TUIR). Il costo di costituzione va valutato caso per caso rispetto ai benefici di governance e pianificazione fiscale nel medio-lungo periodo.
La legge 112/2016 (“Dopo di noi”) istituisce protezioni specifiche per persone con disabilità grave quando la famiglia non potrà più assisterle. Il trust “dopo di noi” è uno strumento fiduciario che protegge il patrimonio a favore del disabile, con esenzione da imposta di successione e donazione (art. 6 L. 112/2016). Il trustee gestisce i beni garantendo il mantenimento e il benessere della persona secondo le direttive familiari. Complementari sono i vincoli di destinazione (2645-ter) e i fondi patrimoniali speciali. Soluzioni ad alta protezione emotiva e legale per chi lascia un caro vulnerabile.
Puoi istituire un trust “dopo di noi” nominando un trustee affidabile (professionista, associazione, familiare), che gestirà i beni per garantire mantenimento e benessere del figlio secondo le tue indicazioni scritte nell’atto pubblico. In alternativa o a complemento, un vincolo di destinazione (2645-ter c.c.) sui beni immobili. Entrambi, se conformi ai requisiti della L. 112/2016, godono di importanti agevolazioni fiscali: è consigliabile pianificarli con anticipo insieme a un professionista.
Se l’atto rispetta i requisiti della L. 112/2016 (finalità esclusiva di inclusione ed assistenza del disabile grave, individuazione dei beneficiari, tra gli altri), i beni trasferiti nel trust sono esenti da imposta di successione e donazione (art. 6) e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa (200 euro ciascuna) anziché con le aliquote ordinarie. Verifica sempre con il tuo consulente che l’atto istitutivo rispetti tutti i requisiti richiesti.
Sì, un trustee può gestire trust separati per più beneficiari. Però è importante che ogni trust abbia regole chiare e separate, per evitare confusioni e garantire che i beni di uno non vengano mescolati con quelli dell’altro. Se i beneficiari hanno esigenze diverse, consigliamo trust distinti anche per trasparenza verso i beneficiari stessi.
La holding di famiglia è una società che centralizza la proprietà di più aziende, beni immobili e valori, gestendo il patrimonio unitariamente. Se costituita come società di capitali, offre vantaggi fiscali rilevanti: i dividendi dalle aziende sottostanti godono di una tassazione agevolata (solo 5% del dividendo è soggetto a Ires). Nel passaggio generazionale, basta trasferire le quote della holding ai figli, non singole aziende—semplificazione amministrativa e governance unificata. Associata al patto di famiglia, crea una struttura robusta per il controllo familiare e l’ottimizzazione fiscale nel medio-lungo termine.
Dipende dall’orizzonte temporale e dalla complessità . Se prevedi di acquisire altre aziende o immobili, o di pianificare una successione articolata, la holding può avere senso: il costo di costituzione va confrontato con i benefici di semplificazione fiscale e amministrativa nel tempo. Se hai una sola azienda senza progetti di crescita o successione imminente, può convenire attendere: va valutato caso per caso con il commercialista.
La holding è una struttura societaria ordinaria e pienamente legale. Il fisco ne conosce bilanci e dividendi tramite gli obblighi dichiarativi ordinari. Non comporta di per sé rischi di verifica maggiori rispetto a qualunque altra società , purché sia una struttura operativa reale (non meramente cartolare) e i bilanci siano corretti; rischi di accertamento, come per ogni società , sorgono in presenza di abusi (costi fittizi, operazioni prive di sostanza economica).
No, ma puoi razionalizzarla. La holding non elimina l’imposta di successione: quando trasferisci le sue quote ai discendenti, l’imposta si applica comunque sul valore delle quote trasferite, con le aliquote e franchigie ordinarie. Il vantaggio è amministrativo: un solo trasferimento (le quote della holding) anziché tante singole aziende. Se il trasferimento avviene tramite patto di famiglia e ricorrono le condizioni di legge (controllo e mantenimento per 5 anni), è possibile beneficiare dell’esenzione ex art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990.
Il mandato fiduciario è un contratto tra te e una società fiduciaria (disciplinata dalla L. 1966/1939) per amministrare beni mobili, immobili, quote sociali o diritti patrimoniali. A differenza del trust, resti proprietario sostanziale: la fiduciaria è solo intestataria formale e amministra per tuo conto secondo le tue istruzioni (mandato senza rappresentanza), garantendo riservatezza verso terzi sulla titolarità effettiva. Non crea però un patrimonio segregato in senso tecnico: i tuoi creditori possono comunque agire, per vie indirette, sui diritti che vanti verso la fiduciaria. È uno strumento più semplice e rapido del trust, utile per privacy e gestione accentrata di portafogli complessi, non come scudo assoluto verso i creditori.
Il mandato non crea una vera segregazione patrimoniale come il trust o il fondo patrimoniale: il bene è solo formalmente intestato alla fiduciaria, ma resta nella sfera patrimoniale sostanziale del mandante. I creditori possono quindi agire, anche se con un passaggio procedurale in più, sul diritto di restituzione verso la fiduciaria. Per una protezione patrimoniale più solida, valuta con il tuo consulente strumenti come trust o fondo patrimoniale, costituiti per tempo e non in prossimità di una crisi.
La pianificazione patrimoniale ordinaria è lecita se effettuata in tempi normali, prima che sorgano i debiti. Se il mandato viene costituito quando i debiti esistono già o la crisi è prevedibile, l’atto può essere considerato in frode ai creditori ed essere aggredito con l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) o, se l’impresa è in crisi, con la revocatoria del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Verifica sempre la tempistica con il tuo commercialista.
I costi dipendono dalla società fiduciaria scelta, dal tipo e dal valore dei beni amministrati e dal livello di attività richiesto (semplice intestazione statica o gestione attiva). Non esiste una tariffa unica di mercato: è opportuno confrontare i preventivi di più fiduciarie, verificandone iscrizione all’albo e solidità , e valutare con il tuo consulente se lo strumento è davvero il più adatto rispetto a trust o fondo patrimoniale.
Raccogliamo informazioni complete su beni, famiglia, impresa, debiti e obiettivi. Identifichiamo rischi (creditori, litigiosità , cambio di generazione) e opportunità fiscali. Tempi da definire in base alla disponibilità del cliente e alla complessità del patrimonio.
Proponiamo una o più soluzioni tra trust, holding, patto di famiglia, mandato fiduciario, valutando vantaggi, condizioni e limiti di ognuna. Consultiamo esperti legali e fiscali per garantire coerenza. Produciamo una relazione di fattibilità con indicazione di tempi e costi stimati per il caso specifico.
Preparazione di atti notarili, trust deed, patti parasociali. Coordiniamo il passaggio verso banche, fiduciarie, trustee. Seguiamo la registrazione catastale, ipotecaria e fiscale. I tempi dipendono dalla complessità della struttura e dal coordinamento tra i professionisti coinvolti.
Rendicontazione periodica dello stato della struttura (trust, holding, mandato). Verifiche di conformità normativa e adeguamento in caso di cambiamenti familiari o fiscali (eredità , matrimonio, vendita azienda).

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Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2026
Fonti ufficiali: Normattiva · Agenzia delle Entrate