Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: si applica alle fatture senza IVA sopra 77,47 euro. Operazioni esenti, escluse e caso dei forfettari.
L’imposta di bollo è alternativa all’imposizione dell’iva (art. 6 Dpr 633/72) quindi per fatture, ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo. L’imposta di bollo invece va applicata esclusivamente alle fatture che sono state emesse senza imposizione dell’IVA ma esclusivamente di importo superiore a 77,47 euro, in caso l’importo sia inferiore non va applicata nessuna imposta di bollo.
Per chiarezza le operazioni esenti da imposta di bollo sono:
- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- sulle fatture con Iva assolta all’origine, come nel caso della cessione di prodotti editoriali;
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).
- Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
- Operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.20
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