Sono sorti molti quesiti al riguardo dello sconto in fattura 75%, per l’abbattimento delle barriere architettoniche, soprattutto relativo al suo utilizzo all’interno di unità abitative site in condomini cosiddette non indipendenti. Secondo l’articolo 119-ter del Decreto Legislativo 34/2020, una detrazione IRPEF/IRES del 75% è riconosciuta in relazione alle spese sostenute tra il 1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento e eliminazione di barriere architettoniche in edifici preesistenti, purché rispettino i requisiti del DM 236/89.
Limiti della detrazione 75%
La detrazione è estesa anche agli interventi di completamento di queste opere, come ad esempio, la sistemazione della pavimentazione, l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sostituzione dei sanitari, come confermato dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 461 del 21 settembre 2022.
Secondo il comma 2 dell’articolo 119-ter del DL 34/2020, la detrazione è calcolata su un importo complessivo:
- non superiore a 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari con uno o più accessi autonomi dall’esterno.
- Per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari, il limite è di 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari,
- per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari, il limite è di 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari.
Bonus barriere architettoniche appartamenti in condominio
Nonostante il testo dell’articolo 119-ter del DL 34/2020 non includa esplicitamente le singole unità immobiliari in edifici plurifamiliari senza “indipendenza funzionale” e “autonomia di accesso dall’esterno dell’edificio”, l’Agenzia delle Entrate ha confermato nella risposta all’interpello 21.9.2022 n. 461, che il bonus barriere 75% è applicabile anche agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti sulle singole unità immobiliari all’interno di un condominio.
Inoltre l’articolo 119-ter del DL 34/2020, al comma 3, riconosce esplicitamente la detrazione IRPEF/IRES anche per le singole unità immobiliari (non necessariamente dotate di “indipendenza funzionale” e di “accesso autonomo”), stabilendo che il bonus barriere 75% “spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche”.
La finalità della legge sembra quindi essere quella di incoraggiare l’esecuzione di interventi volti a eliminare le barriere architettoniche, aumentando l’aliquota della detrazione al 75% e estendendo la detrazione anche ai soggetti IRES. Pertanto è ragionevole ritenere che il bonus barriere 75% sia applicabile anche per gli interventi sulle singole unità immobiliari, all’interno di edifici plurifamiliari, anche se prive dei requisiti di “indipendenza funzionale” e di “autonomia di accesso dall’esterno dell’edificio”.
Nel documento governativo noto come “maxiemendamento alla legge di bilancio 2022 (A.S. 2448)”, si sottolinea che l’articolo 1 della Legge 234/2021 riconosce una detrazione fiscale con aliquota del 75% per gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in edifici preesistenti, sia per le parti private che per quelle comuni nei condomini, e per le abitazioni unifamiliari.
Quindi si può usare nei condomini il bonus 75%?
Concludendo, sembra ragionevole ritenere che il bonus barriere del 75% sia applicabile anche per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti sulle singole unità immobiliari situate all’interno di un edificio plurifamiliare. Questa interpretazione appare in linea con l’obiettivo del DL 34/2020, di favorire l’esecuzione di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché di evitare disparità di trattamento tra i diversi tipi di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Esempi di utilizzo
Di seguito alcuni esempi di utilizzo bonus barriere architettoniche
- Condominio con ascensore da installare: Un condominio di 10 appartamenti ha deciso di installare un ascensore per facilitare l’accesso agli appartamenti situati ai piani superiori. Ciascun condomino potrà beneficiare della detrazione fiscale del 75% per la propria quota parte della spesa. L’importo massimo detraibile sarà di 300.000 euro (30.000 euro per 10 unità immobiliari).
- Abitazione unifamiliare con rampa da costruire: Il proprietario di un’abitazione unifamiliare decide di costruire una rampa per agevolare l’accesso in sedia a rotelle. Il proprietario potrà beneficiare di una detrazione fiscale del 75% sul costo sostenuto.
- Appartamento in condominio con bagno da adattare: Il proprietario di un appartamento all’interno di un condominio decide di adattare il bagno per renderlo accessibile a una persona con disabilità, installando maniglie di sostegno e sostituendo la vasca da bagno con una doccia a pavimento. Anche in questo caso, il proprietario può usufruire della detrazione fiscale del 75% sul costo sostenuto.
- Appartamento con infissi da sostituire: Il proprietario di un appartamento decide di sostituire tutti gli infissi per migliorare l’isolamento termico e acustico della sua casa e per facilitare l’accessibilità alle finestre per una persona con disabilità. Decide quindi di installare infissi con apertura facilitata e con una migliore capacità di isolamento.
In tutti questi casi, la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo. Ricorda che i costi devono essere sostenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e gli interventi devono rispettare i requisiti del DM 236/89.