La zona contrattuale, intesa come area nella quale lavora l’agente di commercio, è un requisito indispensabile del contratto di agenzia perché la sua identificazione consente di evitare il sovrapporsi di più agenti che operano per lo stesso preponente. Ci guadagna il preponente, in quanto affidando la conclusione di contratti in una determinata zona contrattuale ad un solo agente, deve pagare la provvigione solo quest’ultimo e ci guadagna l’agente di commercio in quanto non si trova ad operare in una zona contrattuale affollata da altri agenti che lavorano per lo stesso preponente.
Ai sensi dell’art. 1742 c.c. la zona contrattuale deve essere determinata e non circoscritta o limitata, quindi nulla vieta che l’agente possa operare per l’intero territorio nazionale o per tutto il mercato comune europeo.
Il significato dato al termine zona contrattuale ha in prima battuta una valenza geografica da intendersi come area territoriale. Occorre quindi una delimitazione topografica della zona contrattuale di attività che può essere, come detto, l’intero territorio nazionale oppure una regione o una provincia.
Ma il significato di zona contrattuale si presta anche ad interpretazioni diverse da quella territoriale. Con zona contrattuale ci si può infatti riferire a determinate categorie di clienti. Nella pratica di tutti i giorni si assiste al fatto che in una medesima zona geografica possono infatti operare più agenti; uno promuove la conclusione dei contratti con i commercianti al dettaglio, l’altro con i grossisti.
L’ubicazione e l’estensione della zona contrattuale in cui l’agente deve svolgere la propria attività vengono stabilite quando gli viene affidato l’incarico. In pratica al momento della stipulazione del contratto di agenzia, l’agente ed il preponente trovano un accordo e decidono in quale ambito territoriale, oppure con quale tipologia di clientela dovrà operare l’agente stesso.
Le variazioni della zona contrattuale
Durante lo svolgimento del rapporto di agenzia il preponente può apportare delle variazioni di zona contrattuale, nel rispetto delle regole stabilite dagli accordi collettivi. Può accadere che vi siano variazioni di zona contrattuale di lieve entità: il preponente in questo caso le decide senza bisogno di preventive comunicazioni scritte all’agente il quale non può sollevare obiezioni a tal riguardo. Se invece le variazioni di zona contrattuale proposte dal preponente sono di notevole entità, ossia tali da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, allora il preponente deve concedere un periodo di preavviso. Il preavviso non deve essere inferiore a quello spettante per la risoluzione del contratto di agenzia. Ricevuto il preavviso l’agente ha tempo trenta giorni per comunicare per iscritto la “non accettazione” della variazione di zona contrattuale propostagli dal preponente. La comunicazione del preponente vale come preavviso per la cessazione del contratto di agenzia per sua iniziativa, con conseguente riconoscimento delle indennità di cessazione rapporto a favore dell’agente .