Crowdfunding Immobiliare – Peer to peer lending P2P

Quadro RW
Andrea PavoniAndrea PavoniStartup Advisor e Business Consultant per PMI
Pubblicato il 23 Marzo 2022Aggiornato il 26 Settembre 20222 min di lettura
Crowdfunding Immobiliare – Peer to peer lending P2P
In breve

Se si intende investire in piattaforme crowdfunding immobiliare bisogna valutare la tipologia di tassazione se ritenuta 26% o irpef.

Indice dell’articolo

Nei casi in cui si intenda investire in piattaforme crowdfunding diverso dall’equity come, per esempio, il crowdfunding immobiliare bisogna, anche, valutare l’impatto della tassazione dei proventi generati es. eventuali interessi sul capitale versato.

Per i soggetti finanziatori non professionali, a decorrere dal 2018 grazie all’introduzione nell’articolo 44 comma 1 della lettera d-bis, sono stati espressamente considerati “redditi di capitale”, tutti i proventi derivanti da investimenti in piattaforme Peer to Peer Lending, esclusivamente se la stessa risulta essere iscritta all’albo degli intermediari finanziari o essere un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d’Italia.

Chi può applicare l’agevolazione peer to peer lending?

 

Da sottolineare anche che la normativa e i successivi interpelli fanno riferimento ad una specifica tipologia di finanziatori non professionali, ossia persone fisiche non esercenti attività d’impresa. Conseguentemente le piattaforme di crowdfunding immobiliare o peer to peer lending saranno tenute ad operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% a titolo di redditi di capitale corrisposti agli investitori “persone fisiche”.

Piattaforme crowdfunding p2p lending non iscritte Banca d’Italia

Se la piattaforma crowdfunding, attraverso la quale viene effettuato il finanziamento, peer to peer lending, non riveste la qualifica di intermediario finanziario iscritto all’albo ai sensi dell’articolo 106 del TUB e neanche quella di istituto di pagamento ai sensi dell’articolo 114 del TUB, autorizzato dalla Banca d’Italia la stessa non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Tuir. Quindi non può applicare la ritenuta a titolo d’imposta prevista dal comma 44 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2018 sugli interessi erogati attraverso la piattaforma on-line in relazione ai finanziamenti di P2P Lending.

Quindi, non essendo applicato l’articolo 44 comma 1, l’investitore non sarà più esonerato dall’obbligo dichiarativo ed anzi sarà soggetto a tassazione ordinaria irpef dovendo indicare i proventi ogni anno di competenza

Piattaforme peer to peer lending Estere

Nel caso in cui l’investimento peer to peer lending venga effettuato mediante piattaforma estera crowdfunding, ci saranno da considerare due adempimenti: il primo è il calcolo dell’IVAFE (imposta patrimoniale sul valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero) e il secondo è l’obbligo di compilazione del quadro RW. Ricordiamo che la mancata compilazione del quadro RW e il mancato pagamento dell’IVAFE prevede diverse sanzioni.

È possibile contattarci per ogni eventuale dubbio.

Crowdfunding Immobiliare - Peer to peer landing P2P
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