Criptovalute e quadro RW 2026: tassazione, monitoraggio, sanzioni

Quadro RW
Andrea PavoniAndrea PavoniStartup Advisor e Business Consultant per PMI
Pubblicato il 4 Ottobre 2021Aggiornato il 23 Settembre 20265 min di lettura
Criptovalute e quadro RW 2026: tassazione, monitoraggio, sanzioni
In breve

Cripto-attività in dichiarazione: quadro RW dal primo euro, plusvalenze al 33% dal 2026, imposta dello 0,2% e sanzioni. Guida di Studio Focus Consulting.

Indice dell’articolo

Aggiornato al 23 settembre 2026. Dal 2023 le cripto-attività hanno una disciplina fiscale propria (Legge 197/2022): le plusvalenze sono tassate con imposta sostitutiva del 26% fino al 2025 e del 33% dal 1° gennaio 2026 (Legge 207/2024), la franchigia di 2.000 euro è stata abolita dal 2025, il quadro RW va compilato dal primo euro e si applica un’imposta dello 0,2% sul valore detenuto. La vecchia soglia di 51.645,69 euro, valida quando le criptovalute erano assimilate alle valute estere, non si applica più.

Qualunque persona fisica non in regime d’impresa che detenga cripto-attività – Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, stablecoin, token e NFT – su exchange come Binance, Coinbase o Kraken oppure in wallet propri, deve adempiere a due obblighi distinti nel modello Redditi PF: il quadro RW per il monitoraggio fiscale e per l’imposta sul valore, e il quadro RT per le plusvalenze realizzate.

Cosa sono le cripto-attività per il Fisco

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto nell’articolo 67 del TUIR la lettera c-sexies: sono cripto-attività le “rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere trasferite e memorizzate elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.

La definizione supera quella di “valuta virtuale” del 2017 (art. 1, comma 2, lett. qq del D.Lgs. 90/2017) e la prassi precedente, che assimilava le criptovalute alle valute estere (risoluzione AdE 72/E del 2016). Da quel cambio deriva la conseguenza pratica più importante: non esiste più alcuna soglia di giacenza oltre la quale far scattare gli obblighi.

Quadro RT: plusvalenze tassate al 33% dal 2026

Sono redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati con cessione a titolo oneroso, rimborso o permuta di cripto-attività, compresi il cambio in euro e l’utilizzo di cripto per acquistare beni o servizi. Non è fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni (ad esempio Bitcoin contro Ethereum), mentre lo è il cambio contro token che incorporano il valore di una valuta.

  • Aliquota: 26% sulle plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2025; 33% su quelle realizzate dal 1° gennaio 2026, a prescindere dalla data di acquisto delle cripto-attività;
  • Franchigia: i 2.000 euro annui non imponibili hanno riguardato solo il 2023 e il 2024; dal 2025 ogni plusvalenza è imponibile;
  • Calcolo: plusvalenza pari alla differenza tra corrispettivo percepito (o valore normale) e costo di acquisto documentato; in assenza di documentazione il costo è pari a zero;
  • Minusvalenze: compensabili con le plusvalenze dello stesso periodo d’imposta e riportabili nei quattro anni successivi, se indicate in dichiarazione.

Resta quindi essenziale conservare la documentazione di ogni acquisto e di ogni vendita – estratti degli exchange, hash delle transazioni, controvalori alla data dell’operazione – perché senza prova del costo viene tassato l’intero corrispettivo.

Quadro RW: monitoraggio dal primo euro

Dal 2023 le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW indipendentemente da dove sono detenute: exchange esteri, exchange italiani in regime dichiarativo, wallet non custodial, hardware wallet e paper wallet. Non esiste una soglia minima e l’obbligo sussiste anche se nell’anno non è stata realizzata alcuna plusvalenza.

Il quadro RW assolve una doppia funzione: monitoraggio fiscale e liquidazione dell’imposta sul valore delle cripto-attività. Nel modello 730 il quadro dedicato è il W. Studio Focus Consulting segue dal 2019 l’evoluzione degli obblighi dichiarativi su valute virtuali e cripto-attività.

Imposta sul valore delle cripto-attività (0,2%)

L’IVAFE non si applica alle cripto-attività: al suo posto, dal 2023, è dovuta un’imposta nella misura del 2 per mille (0,2%) del valore al 31 dicembre, in proporzione ai giorni di possesso. Si liquida nel quadro RW e si versa con modello F24 alle scadenze delle imposte sui redditi. Se le cripto-attività sono detenute presso un intermediario residente, è quest’ultimo ad applicare l’imposta di bollo equivalente.

Sanzioni per il quadro RW omesso o incompleto

  • 258 euro se il quadro RW è presentato con ritardo non superiore a 90 giorni;
  • dal 3% al 15% del valore non dichiarato, per ciascun anno, se le cripto-attività sono detenute in Paesi non black list;
  • dal 6% al 30% se detenute in Paesi black list.

Le sanzioni possono essere ridotte con il ravvedimento operoso.

Sanzioni sulle plusvalenze non dichiarate

Con la riforma del sistema sanzionatorio (D.Lgs. 87/2024), per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la dichiarazione infedele è punita con il 70% della maggiore imposta dovuta (minimo 150 euro) e la dichiarazione omessa con il 120% (minimo 250 euro); per le violazioni precedenti restano le misure dal 90% al 180%.

Se i redditi derivano da cripto-attività detenute all’estero e non indicate nel quadro RW, opera la presunzione che li qualifica come redditi prodotti all’estero, con sanzione aumentata di un terzo e raddoppiata per i Paesi black list. Restano dovuti imposte e interessi legali; il ravvedimento operoso è possibile finché non sia stato notificato un atto di accertamento.

DAC8: dal 2027 i dati degli exchange all’Agenzia delle Entrate

La direttiva europea DAC8 obbliga i prestatori di servizi in cripto-attività che operano nell’Unione europea a raccogliere dal 2026 i dati identificativi dei clienti e le operazioni effettuate, per trasmetterli alle amministrazioni fiscali a partire dal 2027. L’incrocio di queste informazioni con le dichiarazioni presentate renderà molto più semplice individuare le posizioni non dichiarate: chi non ha regolarizzato gli anni passati ha convenienza a farlo prima che il controllo sia avviato.

Come possiamo aiutarti

Ricostruiamo la posizione fiscale a partire dagli estratti degli exchange e dai movimenti on-chain, calcoliamo plusvalenze e imposta sul valore, compiliamo i quadri RW e RT e valutiamo il ravvedimento per le annualità pregresse. Il servizio è descritto nella pagina Attività estere e quadro RW, coordinata dal Dott. Andrea Pavoni. Per una valutazione del tuo caso è possibile contattare lo Studio.

Ultimo aggiornamento: 23 settembre 2026
Fonti ufficiali: L. 197/2022 · L. 207/2024 · D.Lgs. 87/2024 · Circolare Agenzia delle Entrate 30/E del 27 ottobre 2023

Gli articoli pubblicati e ogni altra informazione riportata su questo sito hanno carattere meramente informativo e non costituiscono un parere né una consulenza professionale, né possono essere utilizzati per operazioni aziendali e/o societarie. Per maggiori dettagli si rinvia al Disclaimer completo, che si intende qui integralmente richiamato.

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