Qualunque persona non in regime d’impresa detenga criptovalute – come ad esempio il Bitcoin, LiteCoin, DOGEcoin, Ethereum ed altre criptovalute, anche mediante conto exchange CoinBase o altri wallet virtuali come Upbit o Binance – deve in certe condizioni, trattandosi di assets suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, adempiere ad obblighi normativi predisponendo l’apposito quadro RW del modello Redditi PF e nei casi che vedremo anche il quadro RT.
Il primo momento in cui nel nostro ordinamento è stata introdotta la moneta virtuale è stato il 2017, art.1 comma 2 lett. qq) DL 90/2017, definendo la stessa come “rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”. Precedentemente l’AdE mediante la risoluzione 72/2016 ha affermato che il Bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.
La logica conseguenza è che il possesso di una criptovaluta da parte di qualunque persona fisica può avere riflessi ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, poiché le possibili conversioni e/o plusvalenze di criptovalute seguono la normale normativa che viene utilizzata per le valute di tipo tradizionale. Quindi, se detenute fuori dal regime d’impresa, possono generare un reddito diverso, tassabile con imposta sostitutiva.
Quadro RT per Criptovalute
La plusvalenza/minusvalenza realizzata diventa fiscalmente rilevante se, ai sensi dell’art. 67 comma 1-ter del TUIR, si ha avuto il superamento del limite di giacenza pari a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui; limite oltre il quale assumono rilevanza tutte le cessioni di valuta effettuate nel periodo d’imposta.
Nel caso di vendita di criptovalute Bitcoin, LiteCoin, DogCoin o altre monete virtuali, se il portafoglio supera i limiti indicati si è obbligati a presentare il quadro RT per tassare con imposta sostitutiva (26%) le plusvalenze, tenendo conto delle eventuali minusvalenze. La quantificazione delle stesse deve essere fatta con modalità LIFO (Art. 67 co. 1-bis del TUIR).
Si sottolinea in ogni caso la necessità di tenere traccia periodica del valore di acquisto e relative vendite, anche se inferiori alla soglia sopra citata, per essere eventualmente in condizione di ricostruire il tasso di cambio all’epoca di riferimento.
Quadro RW per Criptovalute
La presentazione del quadro RW tramite la dichiarazione Persone Fisiche, per Criptovalute o wallet virtuali, è richiesto esclusivamente al fine di rispettare l’obbligo di monitoraggio fiscale per chi detiene un portafoglio non in Italia.
Secondo la dottrina si ha obbligo di compilare il quadro RW soltanto nei casi in cui le criptovalute siano “detenute” tramite intermediari non residenti, quali wallet od exchange. Laddove invece la persona fisica avesse la disponibilità diretta della chiave privata, che rappresenta il “mezzo” attraverso il quale si manifesta la volontà/possibilità di disporre delle criptovalute, non sarebbe necessario compilare il quadro RW per le criptovalute. Questo poiché non esiste un concetto di “estero” o di “territorio nazionale”, soprattutto se chiavi crittografiche private siano detenute presso custodial residenti o su dispositivi gestiti privatamente dal titolare (paper wallet, cold wallet, etc.) [cfr. Deotto D., Zanardi S. “Aspetti critici della disciplina tributaria delle criptovalute”, L’Accertamento, 2, 2018, p. 26].
In ogni caso, dal 2019 le istruzioni alla compilazione del quadro RW prevedono l’obbligo di indicazione anche delle valute virtuali, senza la necessità di riportare lo Stato estero di detenzione. Studio Focus commercialista, ha seguito sin dall’inizio le novità normative al riguardo delle criptovalute.
IVAFE per Criptovalute è dovuta?
Le Criptovalute, come da interpello alla DRE Lombardia n. 956-39/2018, non sono soggette a tassazione IVAFE in quanto l’imposta si applica esclusivamente ai depositi e conti correnti di natura “bancaria”. Al riguardo si è espresso il Tar del Lazio con la sentenza 1077/2020 ed anche l’AdE ha affermato che l’IVAFE per le criptovalute non è dovuta.
Sanzioni Criptovalute mancata compilazione Quadro RW
La mancata compilazione del quadro RW prevede le seguenti sanzioni per le omissioni legate al monitoraggio fiscale:
- €. 258 in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
- Dal 3% al 15% del valore finale se detenuto in Paesi non Black List;
- Dal 6% al 30% del valore finale se detenuto in Paesi Black List.
Le sanzioni sopraesposte possono essere ravvedute (scontate).
Sanzioni Criptovalute mancata compilazione Quadro RT Plusvalenze
Le sanzioni relative al Quadro RT sono dal 90% al 120% della mancata imposta versata.
Nel caso si debba compilare il quadro RW la presunzione qualifica i “redditi sottratti a tassazione” come “redditi prodotti all’estero” quindi soggetti a maggiorazione di 1/3 (articolo 1, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997) e nel caso derivino da paesi black list la sanzione deve essere raddoppiata.
Occorre pagare le imposte e gli interessi legali (pro rata temporis) calcolati dalla data del saldo, si rammenda la possibilità di ravvedimento.
È possibile contattarci quale studio di commercialista risponderemo a ogni eventuale dubbio.