È un regime temporaneo di tassazione agevolata riconosciuto ai lavoratori impatriati, cioè che trasferiscono la propria residenza in Italia.
Innanzitutto bisogna sottolineare che l’art. 5 del DL 34/2019 ha modificato il regime degli impatriati di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015, rendendo necessario distinguere tra trasferimenti in Italia avvenuti prima del 30.04.2019 e successivi a tale data. Per rilevanza temporale, di seguito ci concentriamo sulla seconda casistica.
Regime dei lavoratori impatriati dal 30 Aprile 2019
I lavoratori impatriati che hanno trasferito la propria residenza in Italia dal 30 aprile 2019 possono beneficiare di significative agevolazioni fiscali se ricorrono i seguenti requisiti:
- i lavoratori impatriati non devono essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento;
- tali soggetti si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Il regime temporaneo di tassazione agevolata riconosciuto ai lavoratori impatriati è applicabile anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa in Italia, tuttavia il reddito d’impresa agevolabile è unicamente quello dell’imprenditore in forma individuale.
Valore dell’agevolazione dei lavoratori impatriati
Se ricorrono i requisiti sopra descritti, i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare, quindi con un’esenzione del 70%.
Un esempio: se il reddito imponibile fosse 60.000€, normalmente la tassazione irpef sarebbe circa 18.700€. Invece, applicando il regime agevolato dei lavoratori impatriati, l’irpef dovuta sarebbe solo 4.200€, con un risparmio annuo pari a circa 14.500€.
Tali redditi risultano imponibili al 10% – con un’esenzione del 90% – nel caso in cui il dipendente o lavoratore autonomo trasferisca la propria residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Proseguendo con il nostro esempio, in questo caso la tassazione con il regime agevolato dei lavoratori impatriati darebbe origine ad una trattenuta di 1.380€, con un risparmio annuo pari a circa 17.320€.
Durata dell’agevolazione fiscale e proroga
Il regime di vantaggio dei lavoratori impatriati è applicabile per 5 periodi d’imposta, decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Al termine dei primi 5 periodi, l’agevolazione può essere prorogata per ulteriori 5 periodi di imposta, durante i quali i redditi sono imponibili nella misura del 50%. Affinché sia possibile beneficiare della proroga è necessario che si verifichi almeno una delle due seguenti condizioni:
- i lavoratori impatriati diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento;
- i lavoratori impatriati abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.
Inoltre, qualora i lavoratori impatriati abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, l’agevolazione spetta comunque per ulteriori 5 periodi d’imposta con reddito imponibile pari al 10%.
Regime degli impatriati nel caso di smart working
L’Agenzia delle Entrate riconosce la possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dal regime degli impatriati anche per i lavoratori che trasferiscono la propria residenza in Italia e che, allo stesso tempo, continuino a lavorare in smart working come dipendenti del datore di lavoro estero. La condizione necessaria è prestare la propria attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
Chiarimenti utili in merito al Regime dei lavoratori impatriati
Si riportano di seguito alcuni chiarimenti che frequentemente vengono richiesti:
- Per i lavoratori rientrati in Italia dopo il 30.04.2019 non è più richiesto il requisito di elevata qualificazione, necessario per accedere all’agevolazione prima della suddetta data.
- La circostanza di essere già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato non impedisce il prolungamento del periodo agevolato, purché l’acquisto avvenga a titolo di piena proprietà e non di usufrutto o nuda proprietà.
- Se il contribuente usufruiva del regime di detassazione del reddito nella misura del 50% in quanto rientrato fiscalmente in Italia prima del 30.04.2019, non può usufruire del maggior regime di vantaggio.
- Possono accedere all’agevolazione anche i cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento. Tuttavia, la durata dell’agevolazione sarà limitata a 5 anni.
- Non è possibile beneficiare del regime degli impatriati in caso di continuità tra l’attività lavorativa svolta dal lavoratore prima di trasferirsi all’estero e l’attività svolta al rientro. Quindi restano esclusi dal regime in oggetto i lavoratori che si sono trasferiti all’estero per lavorare in una filiale della stessa società e che rientrando successivamente in Italia tornano alle dipendenze del primo datore di lavoro. Allo stesso modo sono esclusi i lavoratori che si recano all’estero per frequentare un master, ritornando successivamente in Italia alle dipendenze del medesimo datore di lavoro.