Cosa è il trust
Sono ormai svariati anni che il trust è entrato nell’ordinamento italiano, ma a tutt’oggi questo strumento è ancora poco noto così come il concetto di patrimonio segregato. Il trust è stato riconosciuto dall’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell’Aja, in vigore dal 1992. Da allora sono passati appunto diversi anni, ma è solo da qualche anno che si sta diffondendo l’interesse sul tema. Svariate, in giurisprudenza, sono state le sentenze che si sono occupate di trust, e anche l’Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte sull’argomento, recentemente nel mese di ottobre 2022 con una circolare, della quale ci occuperemo in altri articoli.
La parola trust in inglese significa fiducia e infatti il trust comporta che vi sia la fiducia fra varie persone. Vi è, ad esempio, un soggetto (disponente) che pensando al futuro dei propri figli (beneficiari), magari ancora piccoli, chiede ad un soggetto che ritiene affidabile (trustee) di gestire alcuni beni finché i figli crescono, così da poterli loro trasferire, ad esempio, anche dopo diversi anni dalla propria morte.
In questa logica, nel caso di persone disabili il trust è uno strumento davvero utile. Il genitore può infatti affidare ad un soggetto alcuni beni – ad esempio un immobile e del denaro – affinché egli possa occuparsi del figlio disabile, quando il genitore verrà a mancare.
Proviamo a dare una definizione, così da rispondere ad una prima domanda: cosa è il trust?
Il trust è un istituto in forza del quale un soggetto (disponente) trasferisce ad un altro soggetto (trustee) uno o più beni affinché li amministri e li gestisca nell’interesse di uno o più persone (beneficiari).
In sostanza gli elementi essenziali del trust sono:
- La presenza di persone diverse
È infatti opportuno che il disponente non rivesta anche la qualifica di trustee, né di unico beneficiario. Non è che non lo si possa fare, ma di norma è vivamente sconsigliabile che il disponente sia anche il trustee. Ho scritto di norma, in quanto in casi molto particolari, ad esempio nel trust del dopo di noi (che è un particolare tipo di trust che vedremo in articoli appositamente dedicati), può essere utile avere la coincidenza di disponente e trustee.
- La presenza di beni e lo spossessamento, da parte del disponente, di tali beni.
Per avere un trust ci devono essere dei beni che vengono trasferiti ossia disposti in trust. Quali beni si possono mettere in trust? In generale qualsiasi bene, ad esempio immobili, conti correnti, polizze assicurative, quadri, opere d’arte, auto d’epoca, beni mobili. Lo spossessamento dei beni deve essere vero e non solo fittizio. I beni vengono intestati al trustee, che li impiegherà per perseguire le finalità del trust. - un atto che dispone chi, come e cosa deve essere fatto al fine di perseguire lo scopo del trust
Il disponente quando istituisce il trust scrive, solitamente con l’ausilio di un professionista esperto e di un notaio, l’atto di trust, ossia scrive le regole di funzionamento, le motivazioni che lo hanno spinto a istituire il trust, le finalità che si vogliono raggiungere con esso, chi sarà tenuto ad osservare quelle regole, in che modo lo dovrà fare, entro quali tempistiche e così via. - la realizzazione di un interesse, meritevole di tutela, per il beneficiario
La regola molto importante è la sussistenza di un interesse meritevole di tutela, ad esempio il sostentamento o le cure di una persona anziana, di un bambino, o di un disabile e così via.
A ciò va aggiunto che:
- a causa dello spossessamento, i beni vengono intestati a nome del trustee
- ciò nonostante i beni del trust costituiscono una massa distinta e separata dal patrimonio personale del trustee: questo è il concetto di segregazione.
- il trustee è investito del potere e contemporaneamente anche dell’obbligo di amministrare questi beni, seguendo le modalità espresse dal disponente nell’atto di trust.
In altre parole e in linea generale, un trust viene istituito con un obiettivo. I beni servono per poter raggiungere proprio quell’obiettivo. La persona responsabile della gestione funzionale di quei beni è il trustee. Il trustee gestisce quei beni nell’interesse dei beneficiari, che ne diverranno proprietari quando il trust cesserà.
Patrimonio segregato
Il trust comporta un patrimonio segregato, noto come segregazione patrimoniale. Significa che i beni che vengono messi in trust sono segregati, ossia separati dal resto del patrimonio personale dei soggetti coinvolti nel trust. Il disponente apporta dei beni in trust. Significa che si spossessa di tali beni, ne perde la proprietà in quanto vengono trasferiti al trust e intestati e affidati al trustee. Questo procedimento sottende ad un rapporto di fiducia, del resto, come detto, trust si traduce dall’inglese nel termine fiducia.
Ma i beni costituiscono un patrimonio segregato, cioè separato rispetto a quello personale del trustee. Facciamo un esempio, se il trustee venisse a mancare i beni in trust non entrano nella sua eredità restandone esclusi. Se un trustee contrae debiti, i beni in trust non possono essere aggrediti dai terzi creditori del trustee. Ecco perché si dice che i beni in trust sono segregati e tutelati. Il trustee ha il compito di amministrare e gestire i beni, seguendo le regole di funzionamento e le disposizioni dell’atto di trust, al fine di assegnarli, alla scadenza del trust, ai beneficiari finali.
I beneficiari diventeranno proprietari pieni dei beni solo al termine della vita del trust. In vigenza di trust essi hanno un’aspettativa di ricevere quei beni. Per i beneficiari i beni in trust sono ancora un patrimonio segregato.
In sostanza i beni apportati in trust costituiscono un patrimonio segregato, distinto e separato rispetto agli altri beni personali del disponente. Ma sono anche separati dai beni personali del trustee. E non fanno ancora parte del patrimonio personale dei beneficiari. Essi sono appunto un patrimonio segregato. Sono destinati ad essere utilizzati al raggiungimento dello scopo del trust fissato dal disponente in sede di atto di trust.
Il trust è uno strumento giuridico molto elastico e flessibile, e si presta a molteplici finalità. E’ un vestito sartoriale su misura, pensato e adattato alle singole esigenze del caso. Non è possibile fare di tutta l’erba un fascio e quindi utilizzare un atto di trust creato per un determinato cliente, applicandolo al caso di un diverso cliente. Ecco perché è opportuno rivolgersi a professionisti specializzati, che possano dare le opportune informazioni del caso, comprendere le vere esigenze e suggerire se il trust possa essere utile o se sia invece meglio valutare altre soluzioni.