Eugenio ZanellaSenza TopicTrust e protezione patrimonialeLa residenza fiscale del trust, quale soggetto passivo, e il codice fiscale

30 Marzo 2023by Eugenio Zanella

La normativa civilistica italiana non si è ancora occupata del trust e al momento non c’è ancora una legge italiana del trust. E’ bene però sapere che la normativa fiscale invece si è interessata al trust. La legge n. 296/2006 nota come legge Finanziaria per il 2007 è intervenuta sul tema modificando l’articolo 73 del Tuir, che è il testo unico delle imposte dirette, un cardine della legge fiscale.

La legge fiscale ha toccato il comma 1 di quell’articolo e in particolare le lettere b), c) e d) stabilendo in sostanza che il trust è un soggetto passivo IRES. In altre parole la legge fiscale ha riconosciuto al trust un’autonoma soggettività tributaria, seppur rilevante limitatamente ai fini delle imposte dirette.

Nella legge fiscale il trust è un soggetto passivo e può qualificarsi come:

  • Trust residente e avente ad oggetto l’esercizio di attività commerciali – questa categoria di trust si va collocare nella lettera b), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir
  • Trust residente ma che non ha ad oggetto alcun esercizio di attività commerciali – questa categoria di trust si va a collocare nella lettera c), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir
  • Trust non residente che può avere o non avere ad oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali – questa categoria di trust si va a collocare nella lettera d), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir

La residenza fiscale del trust

Verificato che il trust è un soggetto passivo, è opportuno introdurre il concetto di residenza fiscale del trust.

Per definire il concetto di residenza fiscale possiamo fare riferimento al già citato articolo 73 Tuir. Ma ad un altro comma dell’articolo, e precisamente al comma 3 laddove leggiamo che si considerano residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell’amministrazione, l’oggetto principale dell’attività svolta.

Ora il trust certamente non è una società, ma è un ente. E per capire se ha la residenza fiscale in Italia, cioè se è un ente italiano, si deve verificare se la sede legale, oppure la sede dell’amministrazione, oppure l’oggetto della attività o altro sia in Italia.

Nel caso del trust, è opinione dominante, riconosciuta anche dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/E del 2007, che il criterio che fa riferimento alla sede legale non possa essere utilizzato.

Quindi il collegamento con il territorio dello Stato andrà individuato osservando altri parametri.

Ecco che allora entra in gioco il parametro riferito al luogo ove il trust viene amministrato, e si ritiene che esso coincida con il domicilio fiscale del trustee, che per semplicità diciamo essere l’amministratore del trust. Pertanto se il trust è amministrato da un soggetto italiano, il trust è residente in Italia.

Vi è anche un ulteriore criterio. Se ad esempio il trust detiene immobili situati in Italia, il trust sarà residente in Italia. Se gli immobili sono ubicati in diversi Paesi, occorrerà adottare un criterio di prevalenza.

Il codice fiscale

Spesso mi viene rivolta questa domanda: ma il trust ha un codice fiscale?

Certamente. Sopra abbiamo visto che il trust è un ente, e di solito si tratta di ente non commerciale, e abbiamo anche capito quando il trust è residente in Italia. Ora, in quanto ente residente, il trust si deve dotare del codice fiscale. Se il trust svolgesse un’attività commerciale, dovrebbe richiedere anche l’attribuzione della partita Iva.

Chi è tenuto alla richiesta? E come viene richiesto il codice fiscale? Bisogna usare un modulo particolare? Il soggetto tenuto a presentare la domanda di attribuzione del codice fiscale del trust è l’amministratore, il trustee. Per la richiesta di attribuzione del codice fiscale di un trust va compilato l’apposito modulo chiamato AA5/6, che verrà firmato dal trustee e presentato presso un ufficio della Agenzia delle Entrate.

Di norma quale data iniziale si indica la data di costituzione del trust. Poi è necessario specificare la natura giuridica del trust utilizzando il codice 54 relativo al trust residente in Italia; sopra abbiamo visto quando il trust è residente nel nostro territorio.

Ma esiste un codice Ateco specifico per il trust? Il codice Ateco è un numero, un codice che identifica un’attività. A mio avviso non esiste un codice Ateco specifico per il trust, quindi si ricorre al codice Ateco 661930 relativo alle attività delle società fiduciarie.

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