VALORI AGGIORNATI AL 24 SETTEMBRE 2026

Calcolatore forfettario o semplificato 2026

Quale conviene nel 2026? Simulatore gratuito che confronta imposte, contributi ed effetto IVA su vendite e acquisti.
Stima orientativa: non costituisce consulenza fiscale.
Dettagli e ipotesi Il calcolo si basa solo sui dati inseriti e su ipotesi semplificate: competenza annua, contributi dedotti nello stesso anno; l'addizionale regionale usa gli scaglioni ufficiali per la Lombardia oppure l'aliquota unica indicata dall'utente per le altre regioni. Non considera acconti, deduzioni e detrazioni personali, familiari a carico, altri redditi né i requisiti di accesso al regime forfettario. La scelta del regime va valutata sul caso concreto con un professionista. Studio Focus Consulting non risponde di decisioni prese sulla sola base di questa stima. Fonti: L. 190/2014, L. 199/2025, Circolari INPS n. 8/2026 e n. 14/2026; i dettagli sono nella sezione "Norme e valori 2026".

Calcolatore 2026

Calcola la convenienza tra forfettario e semplificato

Il risultato si aggiorna mentre modifichi i campi.

Dati per il calcolo

Stima annua per ditte individuali e professionisti persone fisiche. Requisito: chi ha percepito redditi da lavoro dipendente o pensione oltre 35.000 € nel 2025 non può applicare il regime forfettario nel 2026 (dal 2027 il limite torna a 30.000 €).

01La tua attività

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi: ATECO 64, 65, 66, 69–75, 85, 86, 87, 88. La percentuale è il coefficiente di redditività (Allegato 4, L. 190/2014; dal 1° aprile 2025 vale la corrispondenza con i codici ATECO 2025).

Nuova attività

Sostitutiva al 5% per 5 anni se nei 3 anni precedenti non hai svolto attività d'impresa, arte o professione.

02Ricavi

Quanto fatturi in un anno, senza IVA.

Inserisci un importo maggiore di zero.

Clienti senza partita IVA, che non possono recuperare l'IVA.

Con i privati mantieni lo stesso prezzo finale?

Nel forfettario l'importo che sarebbe stato IVA resta a te.

03Costi

Affitto, software, auto, collaboratori, attrezzature. Importo senza IVA.

Nel forfettario questa IVA non si recupera e diventa un costo; nel semplificato si detrae.

04Residenza

–

Opzioni avanzate IVA sulle vendite, regione
Vedi il risultato
Dettaglio del calcolovoci dei due regimi, composizione dei compensi, effetto IVA

Regime forfettario

Ricavicompensi effettivi incassati–
Costidi cui IVA non detraibile–
Contributi––
Imposta sostitutiva––
Netto annuo––
Netto mensilenetto annuo / 12–

Regime semplificato

Ricavicompensi incassati–
Costideducibili analiticamente–
Contributi––
IRPEF e addizionali––
Netto annuo––
Netto mensilenetto annuo / 12–

Composizione dei compensi

  • Netto
  • Imposte
  • Contributi
  • Costi

Effetto IVA sul forfettario

Vendite ai privatiIVA che resta come ricavo–
AcquistiIVA non detraibile–
Saldo effetto IVA–

–

METODO

Come funziona il calcolo

Tre passaggi, applicati contemporaneamente ai due regimi con gli stessi dati di partenza.

In breve. Con ricavi o compensi fino a 85.000 € il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività nei primi cinque anni) sul reddito calcolato con il coefficiente di redditività del codice ATECO; il regime semplificato tassa il reddito effettivo, ricavi meno costi, con IRPEF a scaglioni e addizionali. Il forfettario tende a convenire con costi contenuti, il semplificato con costi documentati elevati. Il calcolatore copre professionisti in Gestione separata INPS, artigiani, commercianti e iscritti alle casse professionali.

Ad esempio, un professionista in Gestione separata con 40.000 € di compensi annui, 5.000 € di costi e il 30% di clienti privati ottiene, con i dati precompilati nel calcolatore, un netto annuo di 24.621,05 € nel regime forfettario contro 19.933,03 € nel regime semplificato: 4.688,02 € l’anno a favore del forfettario.

FASE 1

I dati inseriti

Attività svolta, compensi annui, quota di clienti privati, costi annui e gestione previdenziale: gli stessi dati di partenza alimentano il calcolo di entrambi i regimi.

FASE 2

Il calcolo dei due regimi

Nel forfettario si applicano il coefficiente di redditività, l’imposta sostitutiva (5% o 15%) e i contributi sul reddito così determinato; nel semplificato si calcolano il reddito effettivo (ricavi meno costi), i contributi, l’IRPEF a scaglioni e le addizionali regionale e comunale.

La tenuta della contabilità e le dichiarazioni in entrambi i regimi rientrano nel servizio Accounting, Tax & Legal di Studio Focus Consulting.

FASE 3

Il confronto finale

Il risultato mostra il netto annuo e mensile dei due regimi, l’effetto IVA su vendite e acquisti e il punto di pareggio dei costi.

AGGIORNATO AL 24 SETTEMBRE 2026

Norme e valori 2026 per forfettario e semplificato

Dati verificati il 24 settembre 2026 sulle fonti ufficiali indicate in tabella.
Dato Valore Norma Fonte
Soglia ricavi/compensi forfettario 85.000 € L. 190/2014 art. 1 c. 54 Agenzia Entrate
Uscita immediata dal forfettario oltre 100.000 € L. 190/2014 art. 1 c. 71 Normattiva
Imposta sostitutiva ordinaria 15% art. 1 c. 64 Agenzia Entrate
Imposta sostitutiva start-up (primi 5 anni) 5% art. 1 c. 65 Agenzia Entrate
Scaglioni IRPEF 2026 23% / 33% / 43% L. 199/2025 (mod. art. 11 TUIR) Gazzetta Ufficiale
Detrazione art. 13 c. 5 TUIR a scaglioni, max 1.265 € art. 13 c. 5 e 5-ter TUIR Normattiva (TUIR)
Gestione Separata INPS 26,07%, massimale 122.295 € Circ. INPS n. 8/2026 INPS
Artigiani (fisso + aliquote) 4.521,36 € + 24%/25% Circ. INPS n. 14/2026 INPS
Commercianti (fisso + aliquote) 4.611,64 € + 24,48%/25,48% Circ. INPS n. 14/2026 INPS
Riduzione contributiva 35% artigiani/commercianti confermata per il 2026 art. 1 c. 111 L. 190/2014 INPS
Addizionale regionale Lombardia 1,23% / 1,58% / 1,72% / 1,73% L.R. 10/2003, mod. L.R. 5/2022 Regione Lombardia
Addizionale comunale Brescia 0,80%, esenzione 13.000 € Regolamento comunale Comune di Brescia
Addizionale comunale Milano 0,80%, esenzione 23.000 € Regolamento comunale MEF – Dipartimento Finanze
Soglia redditi lavoro dipendente/pensione 35.000 € per il 2025-2026 (30.000 € dal 2027) L. 207/2024 art. 1 c. 12; L. 199/2025 Agenzia Entrate

Coefficienti di redditività per attività (Allegato 4 L. 190/2014)

Classificazione ATECO 2007. Con la classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° aprile 2025, si applica la corrispondenza tra vecchi e nuovi codici.
Gruppo di attività Codici ATECO Coefficiente
Industrie alimentari e delle bevande 10, 11 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45; 46.2–46.9; 47.1–47.7; 47.9 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82–47.89 54%
Costruzioni e attività immobiliari 41, 42, 43; 68 86%
Intermediari del commercio 46.1 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 55, 56 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi 64, 65, 66; 69–75; 85; 86, 87, 88 78%
Altre attività economiche 01–03; 05–09; 12–33; 35; 36–39; 49–53; 58–63; 77–82; 84; 90–93; 94–96; 97–98; 99 67%

Dal 2025 è in corso la transizione alla classificazione ATECO 2025; fino alla pubblicazione di una tabella sostitutiva si continua a fare riferimento ai codici ATECO 2007 (D.L. 81/2025), con riclassificazione automatica gratuita da parte delle Camere di Commercio.

DOMANDE FREQUENTI

Domande frequenti su forfettario e semplificato

Valori e norme aggiornati al 24 settembre 2026.
Forfettario o regime semplificato: quale conviene?

In generale, con compensi contenuti e costi bassi il regime forfettario tende a offrire un netto più alto grazie all’imposta sostitutiva ridotta (15%, o 5% per le nuove attività nei primi cinque anni) e alla deduzione dei contributi dal reddito calcolato con il coefficiente. Il regime semplificato diventa relativamente più conveniente quando crescono i costi reali documentati, perché nel forfettario l’IVA sugli acquisti non è detraibile e i costi non sono dedotti analiticamente.

Il calcolatore confronta i due regimi con i dati inseriti e indica anche il punto di pareggio dei costi.

Ad esempio, un professionista in Gestione separata con 40.000 € di compensi annui, 5.000 € di costi e il 30% di clienti privati ottiene, con i dati precompilati nel calcolatore, un netto annuo di 24.621,05 € nel regime forfettario contro 19.933,03 € nel regime semplificato: 4.688,02 € l’anno a favore del forfettario.

Fonti: L. 190/2014 art. 1 commi 54-89.

Come cambia il calcolo se ho clienti privati o aziende con partita IVA?

Nel regime forfettario le fatture non riportano mai l’IVA (art. 1 comma 58 L. 190/2014): se si mantiene lo stesso prezzo finale concordato con i clienti privati, l’importo che sarebbe stato versato come IVA resta incassato come ricavo aggiuntivo. Verso i clienti con partita IVA l’effetto è di norma neutro, perché l’imposta viene comunque detratta da chi la riceve.

Il calcolatore permette di indicare la quota di clienti privati e se si mantiene lo stesso prezzo finale, per stimare questo effetto in euro.

Fonte: art. 1 c. 58 L. 190/2014.

Cosa succede se supero la soglia di 85.000 €?

Superando 85.000 € di ricavi o compensi, ma restando entro 100.000 €, l’uscita dal regime forfettario avviene dall’anno successivo (art. 1 commi 54 e 71 L. 190/2014). Oltre 100.000 € l’uscita è invece immediata, con applicazione del regime ordinario e dell’obbligo IVA già dal mese successivo al superamento.

Fonte: art. 1 commi 54 e 71 L. 190/2014 (mod. L. 197/2022).

Quando conviene passare dal forfettario al regime semplificato o ordinario?

Conviene valutare il passaggio quando i costi reali documentati diventano rilevanti rispetto ai ricavi, perché nel regime semplificato i costi sono deducibili analiticamente e l’IVA sugli acquisti è detraibile, mentre nel forfettario il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente ai ricavi, senza dedurre i costi effettivi.

Il punto di pareggio dei costi calcolato dallo strumento indica il livello di costi oltre il quale, con i dati inseriti, il regime semplificato risulta più conveniente.

Il regime forfettario fa risparmiare anche sull'IVA o solo sulle imposte dirette?

Il vantaggio principale riguarda le imposte dirette (imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali e contributi calcolati sul reddito) e l’esonero dagli adempimenti IVA periodici. Sull’IVA in senso stretto l’effetto dipende dal tipo di cliente: verso i privati, mantenendo lo stesso prezzo finale, il forfettario trattiene l’importo che sarebbe stato versato come IVA; verso i clienti con partita IVA l’effetto è sostanzialmente neutro.

Sugli acquisti, invece, il forfettario non detrae l’IVA pagata ai fornitori, a differenza del regime semplificato.

Fonte: art. 1 c. 58 L. 190/2014; DPR 633/1972.

Come si calcolano i contributi INPS nel forfettario e nel semplificato?

La base imponibile contributiva cambia: nel forfettario le aliquote (Gestione Separata 26,07%, oppure quelle di Artigiani e Commercianti) si applicano al reddito calcolato con il coefficiente di redditività; nel semplificato si applicano sul reddito effettivo (ricavi meno costi documentati).

Per Artigiani e Commercianti restano dovuti un importo fisso sul reddito minimale (rispettivamente 4.521,36 € e 4.611,64 € per il 2026, circolare INPS n. 14/2026) più le aliquote sulla quota di reddito eccedente, fino al massimale di 122.295 €; solo per i forfettari artigiani o commercianti è inoltre possibile chiedere la riduzione contributiva del 35%.

Per le sanzioni sui contributi INPS versati in ritardo è disponibile anche il calcolatore del ravvedimento operoso INPS.

Fonti: Circolari INPS n. 8/2026 e n. 14/2026.

Con quali costi reali il regime semplificato diventa più conveniente del forfettario?

Non esiste una soglia di costi valida per tutti i casi: dipende dal coefficiente di redditività dell’attività, dalla gestione previdenziale, dalla quota di clienti privati e dall’eventuale aliquota agevolata del 5%. Il calcolatore individua, per i dati inseriti, il punto di pareggio: il livello di costi annui oltre il quale il netto del regime semplificato supera quello del forfettario.

Quali sono i coefficienti di redditività ATECO e come incidono sul calcolo?

I coefficienti dell’Allegato 4 alla L. 190/2014 vanno dal 40% (ad esempio commercio, industrie alimentari, alloggio e ristorazione) all’86% (costruzioni e attività immobiliari), passando per il 54%, il 62%, il 67% e il 78% (attività professionali, tecniche, sanitarie e assimilate). Il coefficiente si applica ai ricavi o compensi per determinare il reddito imponibile forfettario: più è basso, minore è il reddito tassato a parità di ricavi.

Dal 2025 è in corso la transizione alla classificazione ATECO 2025; fino alla pubblicazione di una tabella sostitutiva si continua a fare riferimento ai codici ATECO 2007 (D.L. 81/2025), con riclassificazione automatica gratuita da parte delle Camere di Commercio.

Fonte: L. 190/2014 Allegato 4; D.L. 12/6/2025 n. 81.

DA SAPERE

Limiti della stima

  • Il calcolo è una stima indicativa, con criterio di competenza semplificato: non sostituisce una dichiarazione dei redditi né una consulenza personalizzata.
  • Le addizionali regionali e comunali sono calcolate in misura unica sul reddito imponibile: per la Lombardia si applicano gli scaglioni ufficiali 2026, per le altre regioni l’aliquota indicata dall’utente; il comune può essere Brescia, Milano o un altro comune con l’aliquota indicata dall’utente.
  • Non vengono verificate le cause di esclusione dal regime forfettario (ad esempio partecipazioni societarie, prevalenza di committenti che sono anche datori di lavoro, spese per lavoro dipendente oltre 20.000 €) né i requisiti per l’aliquota agevolata del 5% delle nuove attività.
  • Per il regime semplificato non si considera la riduzione delle detrazioni prevista per i redditi complessivi oltre 200.000 €, né eventuali altri redditi del contribuente.
  • I dati sulle aliquote contributive 2026 (Gestione Separata, Artigiani, Commercianti) derivano dalle circolari INPS n. 8/2026 e n. 14/2026.
  • I coefficienti di redditività sono riferiti alla classificazione ATECO 2007, in vigore in via transitoria fino alla pubblicazione della tabella aggiornata su base ATECO 2025.
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