Calcolatore 2026
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Dati per il calcolo
Stima annua per ditte individuali e professionisti persone fisiche. Requisito: chi ha percepito redditi da lavoro dipendente o pensione oltre 35.000 € nel 2025 non può applicare il regime forfettario nel 2026 (dal 2027 il limite torna a 30.000 €).
–Vedi il risultato ↓| Ricavicompensi effettivi incassati | – |
| Costidi cui IVA non detraibile | – |
| Contributi– | – |
| Imposta sostitutiva– | – |
| Netto annuo– | – |
| Netto mensilenetto annuo / 12 | – |
| Ricavicompensi incassati | – |
| Costideducibili analiticamente | – |
| Contributi– | – |
| IRPEF e addizionali– | – |
| Netto annuo– | – |
| Netto mensilenetto annuo / 12 | – |
| Vendite ai privatiIVA che resta come ricavo | – |
| AcquistiIVA non detraibile | – |
| Saldo effetto IVA | – |
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In breve. Con ricavi o compensi fino a 85.000 € il regime forfettario applica un’imposta sostitutiva del 15% (5% per le nuove attività nei primi cinque anni) sul reddito calcolato con il coefficiente di redditività del codice ATECO; il regime semplificato tassa il reddito effettivo, ricavi meno costi, con IRPEF a scaglioni e addizionali. Il forfettario tende a convenire con costi contenuti, il semplificato con costi documentati elevati. Il calcolatore copre professionisti in Gestione separata INPS, artigiani, commercianti e iscritti alle casse professionali.
Ad esempio, un professionista in Gestione separata con 40.000 € di compensi annui, 5.000 € di costi e il 30% di clienti privati ottiene, con i dati precompilati nel calcolatore, un netto annuo di 24.621,05 € nel regime forfettario contro 19.933,03 € nel regime semplificato: 4.688,02 € l’anno a favore del forfettario.
Attività svolta, compensi annui, quota di clienti privati, costi annui e gestione previdenziale: gli stessi dati di partenza alimentano il calcolo di entrambi i regimi.
Nel forfettario si applicano il coefficiente di redditività, l’imposta sostitutiva (5% o 15%) e i contributi sul reddito così determinato; nel semplificato si calcolano il reddito effettivo (ricavi meno costi), i contributi, l’IRPEF a scaglioni e le addizionali regionale e comunale.
La tenuta della contabilità e le dichiarazioni in entrambi i regimi rientrano nel servizio Accounting, Tax & Legal di Studio Focus Consulting.
Il risultato mostra il netto annuo e mensile dei due regimi, l’effetto IVA su vendite e acquisti e il punto di pareggio dei costi.
| Dato | Valore | Norma | Fonte |
|---|---|---|---|
| Soglia ricavi/compensi forfettario | 85.000 € | L. 190/2014 art. 1 c. 54 | Agenzia Entrate |
| Uscita immediata dal forfettario | oltre 100.000 € | L. 190/2014 art. 1 c. 71 | Normattiva |
| Imposta sostitutiva ordinaria | 15% | art. 1 c. 64 | Agenzia Entrate |
| Imposta sostitutiva start-up (primi 5 anni) | 5% | art. 1 c. 65 | Agenzia Entrate |
| Scaglioni IRPEF 2026 | 23% / 33% / 43% | L. 199/2025 (mod. art. 11 TUIR) | Gazzetta Ufficiale |
| Detrazione art. 13 c. 5 TUIR | a scaglioni, max 1.265 € | art. 13 c. 5 e 5-ter TUIR | Normattiva (TUIR) |
| Gestione Separata INPS | 26,07%, massimale 122.295 € | Circ. INPS n. 8/2026 | INPS |
| Artigiani (fisso + aliquote) | 4.521,36 € + 24%/25% | Circ. INPS n. 14/2026 | INPS |
| Commercianti (fisso + aliquote) | 4.611,64 € + 24,48%/25,48% | Circ. INPS n. 14/2026 | INPS |
| Riduzione contributiva 35% artigiani/commercianti | confermata per il 2026 | art. 1 c. 111 L. 190/2014 | INPS |
| Addizionale regionale Lombardia | 1,23% / 1,58% / 1,72% / 1,73% | L.R. 10/2003, mod. L.R. 5/2022 | Regione Lombardia |
| Addizionale comunale Brescia | 0,80%, esenzione 13.000 € | Regolamento comunale | Comune di Brescia |
| Addizionale comunale Milano | 0,80%, esenzione 23.000 € | Regolamento comunale | MEF – Dipartimento Finanze |
| Soglia redditi lavoro dipendente/pensione | 35.000 € per il 2025-2026 (30.000 € dal 2027) | L. 207/2024 art. 1 c. 12; L. 199/2025 | Agenzia Entrate |
| Gruppo di attività | Codici ATECO | Coefficiente |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande | 10, 11 | 40% |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45; 46.2–46.9; 47.1–47.7; 47.9 | 40% |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82–47.89 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 41, 42, 43; 68 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 55, 56 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | 64, 65, 66; 69–75; 85; 86, 87, 88 | 78% |
| Altre attività economiche | 01–03; 05–09; 12–33; 35; 36–39; 49–53; 58–63; 77–82; 84; 90–93; 94–96; 97–98; 99 | 67% |
Dal 2025 è in corso la transizione alla classificazione ATECO 2025; fino alla pubblicazione di una tabella sostitutiva si continua a fare riferimento ai codici ATECO 2007 (D.L. 81/2025), con riclassificazione automatica gratuita da parte delle Camere di Commercio.
In generale, con compensi contenuti e costi bassi il regime forfettario tende a offrire un netto più alto grazie all’imposta sostitutiva ridotta (15%, o 5% per le nuove attività nei primi cinque anni) e alla deduzione dei contributi dal reddito calcolato con il coefficiente. Il regime semplificato diventa relativamente più conveniente quando crescono i costi reali documentati, perché nel forfettario l’IVA sugli acquisti non è detraibile e i costi non sono dedotti analiticamente.
Il calcolatore confronta i due regimi con i dati inseriti e indica anche il punto di pareggio dei costi.
Ad esempio, un professionista in Gestione separata con 40.000 € di compensi annui, 5.000 € di costi e il 30% di clienti privati ottiene, con i dati precompilati nel calcolatore, un netto annuo di 24.621,05 € nel regime forfettario contro 19.933,03 € nel regime semplificato: 4.688,02 € l’anno a favore del forfettario.
Fonti: L. 190/2014 art. 1 commi 54-89.
Nel regime forfettario le fatture non riportano mai l’IVA (art. 1 comma 58 L. 190/2014): se si mantiene lo stesso prezzo finale concordato con i clienti privati, l’importo che sarebbe stato versato come IVA resta incassato come ricavo aggiuntivo. Verso i clienti con partita IVA l’effetto è di norma neutro, perché l’imposta viene comunque detratta da chi la riceve.
Il calcolatore permette di indicare la quota di clienti privati e se si mantiene lo stesso prezzo finale, per stimare questo effetto in euro.
Fonte: art. 1 c. 58 L. 190/2014.
Superando 85.000 € di ricavi o compensi, ma restando entro 100.000 €, l’uscita dal regime forfettario avviene dall’anno successivo (art. 1 commi 54 e 71 L. 190/2014). Oltre 100.000 € l’uscita è invece immediata, con applicazione del regime ordinario e dell’obbligo IVA già dal mese successivo al superamento.
Fonte: art. 1 commi 54 e 71 L. 190/2014 (mod. L. 197/2022).
Conviene valutare il passaggio quando i costi reali documentati diventano rilevanti rispetto ai ricavi, perché nel regime semplificato i costi sono deducibili analiticamente e l’IVA sugli acquisti è detraibile, mentre nel forfettario il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente ai ricavi, senza dedurre i costi effettivi.
Il punto di pareggio dei costi calcolato dallo strumento indica il livello di costi oltre il quale, con i dati inseriti, il regime semplificato risulta più conveniente.
Il vantaggio principale riguarda le imposte dirette (imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali e contributi calcolati sul reddito) e l’esonero dagli adempimenti IVA periodici. Sull’IVA in senso stretto l’effetto dipende dal tipo di cliente: verso i privati, mantenendo lo stesso prezzo finale, il forfettario trattiene l’importo che sarebbe stato versato come IVA; verso i clienti con partita IVA l’effetto è sostanzialmente neutro.
Sugli acquisti, invece, il forfettario non detrae l’IVA pagata ai fornitori, a differenza del regime semplificato.
Fonte: art. 1 c. 58 L. 190/2014; DPR 633/1972.
La base imponibile contributiva cambia: nel forfettario le aliquote (Gestione Separata 26,07%, oppure quelle di Artigiani e Commercianti) si applicano al reddito calcolato con il coefficiente di redditività; nel semplificato si applicano sul reddito effettivo (ricavi meno costi documentati).
Per Artigiani e Commercianti restano dovuti un importo fisso sul reddito minimale (rispettivamente 4.521,36 € e 4.611,64 € per il 2026, circolare INPS n. 14/2026) più le aliquote sulla quota di reddito eccedente, fino al massimale di 122.295 €; solo per i forfettari artigiani o commercianti è inoltre possibile chiedere la riduzione contributiva del 35%.
Per le sanzioni sui contributi INPS versati in ritardo è disponibile anche il calcolatore del ravvedimento operoso INPS.
Fonti: Circolari INPS n. 8/2026 e n. 14/2026.
Non esiste una soglia di costi valida per tutti i casi: dipende dal coefficiente di redditività dell’attività, dalla gestione previdenziale, dalla quota di clienti privati e dall’eventuale aliquota agevolata del 5%. Il calcolatore individua, per i dati inseriti, il punto di pareggio: il livello di costi annui oltre il quale il netto del regime semplificato supera quello del forfettario.
I coefficienti dell’Allegato 4 alla L. 190/2014 vanno dal 40% (ad esempio commercio, industrie alimentari, alloggio e ristorazione) all’86% (costruzioni e attività immobiliari), passando per il 54%, il 62%, il 67% e il 78% (attività professionali, tecniche, sanitarie e assimilate). Il coefficiente si applica ai ricavi o compensi per determinare il reddito imponibile forfettario: più è basso, minore è il reddito tassato a parità di ricavi.
Dal 2025 è in corso la transizione alla classificazione ATECO 2025; fino alla pubblicazione di una tabella sostitutiva si continua a fare riferimento ai codici ATECO 2007 (D.L. 81/2025), con riclassificazione automatica gratuita da parte delle Camere di Commercio.
Fonte: L. 190/2014 Allegato 4; D.L. 12/6/2025 n. 81.