Calcola online la sanzione civile per il ravvedimento INPS: artigiani, commercianti e Gestione Separata. Tassi aggiornati al 29 giugno 2026 secondo le circolari INPS (n. 64/2026) e il D.M. MEF 10/12/2025.
Fonti: Circ. INPS n. 64/2026 · D.M. MEF 10/12/2025 (G.U. n. 289/2025) · Art. 30 D.L. 19/2024
⚠️ Avviso importante: I calcoli sono esclusivamente indicativi e orientativi. Per la quantificazione esatta delle somme da versare, utilizzare il simulatore ufficiale INPS disponibile su INPS.it. Lo Studio Focus Consulting non risponde di eventuali difformità rispetto ai calcoli INPS ufficiali.
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| Voce | Dettaglio calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Contributi arretrati | Importo non versato | – |
| Sanzione civile | – | – |
| Totale da versare (F24) | Contributi + Sanzione civile | – |
Il nostro team di commercialisti è a tua disposizione per una valutazione personalizzata della tua situazione contributiva.
Il ravvedimento operoso previdenziale è disponibile dal 1° settembre 2024. Segui questi 5 passi per regolarizzare la tua posizione.
Accedi al Cassetto Previdenziale INPS con SPID, CIE o CNS e verifica l'importo contributivo non versato.
Usa questo calcolatore per una stima, poi verifica con il simulatore ufficiale INPS. La sanzione è frazionata per sotto-periodo: a ogni tratto di ritardo si applica il TUR in vigore in quel periodo.
Sezione INPS (non Erario). Causali contributi: artigiani → AF/AP; commercianti → CF/CP; Gest. Separata → PXX o P10. Per la causale della sanzione civile fai riferimento all'avviso INPS / Cassetto Previdenziale.
Per omissione: unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza, spontaneamente e prima di contestazioni INPS.
Archivia la ricevuta F24. Per l'omissione non serve comunicazione preventiva: il versamento stesso perfeziona il ravvedimento.
Parametri aggiornati a giugno 2026. Fonti: BCE, INPS (Circ. n. 64/2026), D.L. 38/2026, D.M. MEF 10/12/2025 (G.U. n. 289/2025).
Risposte verificate su fonti primarie al 29 giugno 2026 (Circ. INPS n. 64/2026, portale INPS, normativa). Per situazioni complesse, consulta i professionisti dello Studio Focus.
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Dal 1° settembre 2024, con il D.L. 19/2024 convertito con la L. 56/2024, art. 30. La norma non ha efficacia retroattiva: si applica esclusivamente alle violazioni commesse a partire da quella data. Contributi scaduti prima del 01/09/2024 non possono beneficiare del regime agevolato.
Fonti: art. 30 D.L. 19/2024; Circ. INPS n. 89/2024 e n. 90/2024
No, sono istituti profondamente diversi. Principali differenze: termine massimo 120 giorni (vs anni per quello tributario); pagamento in unica soluzione (vs rateale tributario); riduzione sanzione per eliminazione della maggiorazione 5,5 pp (vs frazioni 1/9, 1/8, 1/5…). I termini contributivi sono definiti dalla prassi "particolarmente stringenti".
Fonti: Circ. INPS n. 90/2024; Studipa Circ. 30/2025
Con TUR al 2,40% (dal 17/06/2026), pagando in unica soluzione entro 120 gg prima di contestazioni INPS:
Sanzione = Contributi × 2,40% × Giorni / 365
La sanzione civile è l'unico accessorio dovuto: gli interessi legali non si sommano (a differenza del ravvedimento fiscale). Costituiscono una misura alternativa e ridotta della sanzione solo in casi particolari (oggettive incertezze normative, art. 116, comma 10). La sanzione non può superare il 40% dei contributi.
Fonti: art. 116, co. 8, L. 388/2000; Circ. INPS n. 100/2025 e n. 64/2026
No. Secondo la Circolare INPS n. 90/2024, il pagamento si intende "in unica soluzione" anche se effettuato con versamenti plurimi in date differenti, purché: tutti avvengano entro 120 giorni e l'importo totale sia integrale (contributi + sanzione civile). Un versamento incompleto, anche dell'ultimo euro, fa perdere l'agevolazione.
Fonte: Circ. INPS n. 90/2024
Il ravvedimento non si perfeziona. Un versamento parziale non dà diritto alla sanzione ridotta: si ricade nel regime ordinario (TUR + 5,5 pp = attualmente 7,90%). L'unica alternativa è richiedere la rateazione ordinaria INPS (sanzioni piene, interessi dilazione 4,40%).
Fonti: Circ. INPS n. 90/2024; Ergon Stp, ottobre 2024
No. Per il ravvedimento agevolato da omissione entro 120 gg il pagamento deve essere in unica soluzione. Chi non riesce può: 1) chiedere rateazione ordinaria INPS (fino a 60 rate, sanzione piena TUR+5,5%, interessi dilazione 4,40%, TUR+2 dal D.L. 38/2026); 2) attendere la tariffazione INPS. La rateazione con sanzioni agevolate è ammessa solo per l'evasione con denuncia spontanea.
Fonti: portale INPS; Circ. INPS n. 90/2024
La prima rata trimestrale interessata è la 3ª rata 2024, con scadenza il 18 novembre 2024 (il 16 era sabato). Anche il II acconto INPS sul reddito eccedente il minimale, scaduto il 2 dicembre 2024, rientra tra i primi casi ravvedibili.
Fonte: Circ. INPS n. 90/2024; Studipa Circ. 30/2025
Il ravvedimento agevolato 120 gg/solo TUR decade. Esiste però un regime alternativo: se l'INPS notifica un avviso e il contribuente paga in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica, le sanzioni sono ridotte del 50%. È ammessa anche la rateazione se domanda e prima rata vengono presentate entro i 30 giorni.
Fonti: art. 30, co. 1, lett. c, D.L. 19/2024; portale INPS; Studio Pollastrini, 2025
Omissione: denunce presentate nei termini, contributi non versati. Sanzione agevolata: solo TUR (2,40%). Tetto: 40%. Pagamento unica soluzione entro 120 gg.
Evasione: denunce omesse o false, con intenzione di occultare l'obbligo. Sanzione ordinaria: 30% annuo. Tetto: 60%. Con ravvedimento (denuncia spontanea entro 12 mesi): sanzioni agevolate (TUR+5,5% o TUR+7,5%), rateizzazione ammessa.
Classificare erroneamente un'evasione come omissione espone a contestazioni future. In caso di dubbio, consultare un professionista.
Fonti: art. 116, co. 8, L. 388/2000; Circ. INPS n. 90/2024
Sì, a differenza dell'omissione. Il ravvedimento per evasione ammette la rateizzazione, a condizione che domanda e prima rata vengano presentate/versate entro il termine scelto (30 o 90 gg dalla denuncia). Se una sola rata viene pagata in ritardo, il beneficio decade e si applicano le sanzioni piene.
Fonti: art. 30, co. 1, lett. b, D.L. 19/2024; Circ. INPS n. 90/2024
Non quello del giorno di pagamento, ma nemmeno un unico TUR fisso: la sanzione civile matura giorno per giorno, quindi il ritardo si suddivide in sotto-periodi e a ciascuno si applica il TUR in vigore in quel periodo. Esempio: un contributo scaduto il 05/09/2024 e pagato il 02/01/2025 usa il 4,25% per i primi giorni, poi 3,65%, 3,40% e 3,15% man mano che il TUR cambia.
Fonte: art. 116, co. 8-9, L. 388/2000 (sanzione su base giornaliera)
Sì: Omissione → max 40% dei contributi. Evasione con ravvedimento → max 40%. Evasione ordinaria → max 60%. Una volta raggiunto il tetto senza estinguere il debito, sul residuo si applicano gli interessi di mora (art. 30 DPR 602/73).
Fonti: art. 116, co. 8-9, L. 388/2000; portale INPS
Il simulatore "Calcolo Sanzioni Civili e Piano di ammortamento" (INPS.it → Aziende e Lavoratori Autonomi → Strumenti → Simulatori) è ad accesso libero, senza autenticazione, ma è pensato per i datori di lavoro UniEmens e i committenti della Gestione Separata: non copre artigiani e commercianti come categoria a sé. Per artigiani e commercianti l'importo esatto (contributi + sanzione civile) è quello che l'INPS indica nel Cassetto Previdenziale (avviso bonario). Da non confondere con il "Simulatore Calcolo Contributi Artigiani e Commercianti" (attivo dal 3/07/2026), che stima i contributi ordinari e non calcola le sanzioni.
Fonte: portale INPS, Simulatori
No. La riforma non ha efficacia retroattiva. Per contributi precedenti al 01/09/2024 le opzioni sono: attendere l'avviso INPS (cartella esattoriale) con sanzioni piene, oppure presentare istanza di rateazione ordinaria INPS (se non sono ancora formati avvisi di addebito) con sanzione piena TUR+5,5% storico e interessi di dilazione.
Fonti: Circ. INPS n. 90/2024; Studio Meli, gennaio 2025
Il piano decade e si perdono tutti i benefici delle sanzioni agevolate. L'INPS ricalcola applicando le sanzioni ordinarie piene sull'intero debito, deducendo quanto già versato. È fondamentale mantenere la correntezza assoluta dei versamenti successivi e restare in regola con i contributi correnti durante il periodo di rateazione.
Fonti: portale INPS, Rateazione; Circ. INPS n. 90/2024
Lo Studio Focus Consulting di Brescia è specializzato in consulenza previdenziale e fiscale per artigiani, commercianti e professionisti dal 1988.