Il servizio si rivolge a imprenditori e organi sociali (amministratori, sindaci, consiglieri) consapevoli di dover implementare sistemi di controllo per anticipare le difficoltà, oppure già fronteggiano problemi di liquidità, sostenibilità del debito o deterioramento economico. Studio Focus Consulting fornisce supporto dalla prevenzione alla risoluzione, navigando le procedure previste dal Codice della Crisi.
L’art. 2086 c.c. e l’art. 3 del Codice della Crisi impongono a tutte le imprese di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili proporzionati alla natura e dimensione dell’azienda. Non si tratta di compliance burocratica: gli assetti sono strumenti di governo interno che permettono di rilevare tempestivamente squilibri patrimoniali, verificare la sostenibilità del debito nei 12 mesi successivi e identificare i segnali critici che precedono la crisi. Studio Focus Consulting supporta l’implementazione di queste strutture, dalla progettazione alla formazione, adattandole alla realtà operativa di PMI e medie imprese.
L’obbligo non è discrezionale: riguarda tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni. Ma il vero valore non è il rispetto della legge: gli assetti permettono al management di “guidare” l’azienda anziché reagerà ai problemi. Rilevare sei mesi prima di una crisi avanzata consente di attivare rimedi, negoziare, preservare il valore. È prevenzione intelligente.
Responsabilità civile (ed eventualmente penale, nei casi previsti) degli amministratori; perdita di credibilità presso banche e creditori; mancata rilevazione della crisi entro i termini per accedere alle procedure alternative (composizione negoziata, concordato); rischio di apertura della liquidazione giudiziale. Gli assetti non riparano i danni, ma riducono la probabilità di sorprese catastrofiche.
Dipende dalla dimensione aziendale e dalla complessità. Studio Focus Consulting fornisce soluzioni scalate: da consulenza puntuale per PMI a implementazioni complete per società più articolate. L’investimento in assetti è minore rispetto ai costi di una crisi non gestita. Possiamo quantificare insieme il perimetro di intervento.
L’art. 3, comma 4 del Codice della Crisi individua quattro indicatori di allerta rilevanti ai fini della tempestiva rilevazione: debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni per un ammontare superiore alla metà del monte retributivo mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di importo superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni (o sconfinamenti persistenti da almeno 60 giorni) se pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni; l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie verso i creditori pubblici qualificati indicate dall’art. 25-novies CCII. Studio Focus Consulting aiuta a progettare e mantenere aggiornati sistemi di monitoraggio continuo, con alert automatici e reporting cadenzato, in modo che il management possa assumere decisioni tempestive (negoziazioni con creditori, linee di ricapitalizzazione, ristrutturazioni) prima che il deterioramento diventi irreversibile.
Non esiste un unico indicatore: la crisi può iniziare con un deterioramento di margini, una perdita di clienti, un calo di liquidità. Il Codice identifica segnali normativi (debiti scaduti), ma spesso il management interno “sente” il problema prima: calo di fatturato, clienti che pagano in ritardo, difficoltà a pagare i dipendenti. Monitore diversi parametri in contemporanea: se due o tre si muovono negativamente, è il momento di agire.
Almeno mensilmente, possibilmente con cadenza settimanale per le aziende con flussi di cassa irregolari. I segnali si manifestano rapidamente: una situazione di liquidità può deteriorarsi in settimane. Studio Focus Consulting allestisce dashboard aggiornate in tempo reale o con frequenza impostata, in modo che il management non dipenda da analisi spot e disponga di visibilità continua.
No: l’art. 3 CCII impone all’imprenditore di attivarsi senza indugio per adottare rimedi idonei. Se presenti, l’organo di controllo e il revisore legale hanno inoltre un autonomo obbligo (art. 25-octies CCII) di segnalare per iscritto all’organo amministrativo l’esistenza di indizi di crisi o insolvenza, entro 60 giorni dalla loro conoscenza. Ignorare questi segnali espone gli amministratori a responsabilità; agire tempestivamente, invece, dimostra buona fede e apre l’accesso agli strumenti di composizione.
La composizione negoziata della crisi (Artt. 12-25 undecies CCII) è una procedura volontaria, confidenziale e non concorsuale che consente a un imprenditore in difficoltà di negoziare con i creditori assistito da un esperto indipendente, nominato da un’apposita commissione istituita presso la Camera di Commercio (non un mediatore in senso tecnico). L’obiettivo è raggiungere una soluzione prima che la situazione sfugga a controllo. Su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può concedere misure protettive che sospendono temporaneamente le azioni esecutive dei creditori. L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, prorogabili per un massimo di ulteriori 180 giorni nei casi previsti dall’art. 17 CCII. Studio Focus Consulting supporta l’imprenditore nella valutazione dell’opportunità, nella preparazione della documentazione e nella negoziazione, in collegamento con l’esperto nominato.
La composizione negoziata (durata di legge: 180 giorni, prorogabili fino a un massimo di 360) è confidenziale, volontaria e meno formale: ideale se l’azienda può negoziare direttamente con i creditori senza passare dal tribunale. Il concordato è più strutturato: prevede il deposito di un piano, il voto dei creditori e l’omologazione giudiziale. La composizione negoziata è spesso il primo tentativo; se non si raggiunge una soluzione, si può comunque accedere al concordato, al concordato semplificato o a un accordo di ristrutturazione.
No. L’accordo non richiede l’omologazione giudiziale se è sottoscritto da tutti i creditori. Se alcuni non aderiscono e l’imprenditore vuole estendere l’accordo anche a loro, occorre chiedere il riconoscimento giudiziale, che è facoltativo. La forza vincolante dell’accordo è contrattuale e privata: per questo la lealtà e la trasparenza nella negoziazione sono essenziali.
Se non si raggiunge l’accordo, la procedura si conclude e l’imprenditore rimane esposto ai creditori (fine della sospensione). Tuttavia, i creditori spesso hanno capito la situazione durante i negoziati: è possibile proseguire in modo informale oppure accedere a un concordato preventivo. L’esperienza nella composizione negoziata non compromette l’accesso ad altre procedure.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti (Artt. 57-64 CCII, che ha sostituito il previgente art. 182-bis della legge fallimentare) è una procedura privata, alternativa alla liquidazione giudiziale, che consente a un imprenditore di negoziare i debiti con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti complessivi. A differenza della composizione negoziata, qui è necessaria una soglia qualificata e una certificazione professionale (“attestazione”) sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità dell’accordo. L’accordo è soggetto a omologazione del tribunale e, nei limiti previsti dalla legge, può essere reso opponibile anche ai creditori non aderenti (accordi ad efficacia estesa, art. 61 CCII). È uno strumento flessibile per imprese che hanno individuato rimedi concreti (riscadenzamento, conversione del debito, operazioni straordinarie) e cercano una protezione legale durante l’implementazione.
L’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e un professionista che ne attesti la fattibilità; è soggetto a omologazione del tribunale e, nei casi previsti, può avere effetti anche verso creditori non aderenti. La composizione negoziata è volontaria e, di norma, vincola solo chi vi aderisce. L’accordo di ristrutturazione è preferibile quando serve una struttura legale più robusta e vincolante.
La legge non fissa un termine standard: i tempi dipendono dalla complessità del caso e dal carico del tribunale competente. Il vantaggio è che, su richiesta, la protezione dalle azioni esecutive dei creditori può decorrere già dalla pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese, prima dell’omologazione. Studio Focus Consulting coordina i passaggi con il tribunale, lo studio legale e il professionista attestante.
Sì, con il vincolo di rispettare i termini di pagamento stabiliti nell’accordo. L’omologazione è la verifica giudiziale che il piano è fattibile e regolare: l’imprenditore recupera libertà di manovra commerciale, pur restando vincolato agli impegni assunti. Studio Focus Consulting assiste nel monitoraggio periodico del rispetto degli obblighi e nella comunicazione con i creditori.
Il concordato preventivo (Artt. 84-120 CCII, come novellato dal correttivo-ter D.Lgs. 136/2024) è lo strumento giudiziale principale per le imprese in crisi o insolvenza: permette di presentare una proposta ai creditori (riscadenzamento, sconto, acquisizione da terzi, liquidazione ordinata) accompagnata da un piano con attestazione professionale sulla fattibilità, come alternativa alla liquidazione giudiziale. Il piano deve contenere l’indicazione analitica delle modalità di soddisfacimento dei creditori e le informazioni previste dall’art. 87 CCII, oltre a un business plan realistico. Distinto dal concordato è il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), strumento stragiudiziale che non richiede il deposito in tribunale. Nel concordato in continuità l’imprenditore mantiene tipicamente la gestione dell’azienda, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Studio Focus Consulting redige e attesta piani di concordato affrontando le sfide di realismo e di approvazione del tribunale.
Occorre l’approvazione dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con eventuale suddivisione in classi per posizione giuridica e interessi omogenei. Ottenuta l’approvazione, il tribunale procede comunque a verificare la regolarità della procedura e la fattibilità del piano prima di omologare. Non esistono statistiche pubbliche affidabili sul tasso di approvazione dei concordati: la qualità della preparazione del piano resta comunque un fattore determinante.
L’azienda continua a operare sotto la vigilanza di un commissario giudiziale, nominato dal tribunale. Salve diverse determinazioni del giudice, i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive individuali. Gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione. I dipendenti rimangono in forza, ma la gestione è vincolata al piano presentato: è un periodo in cui la trasparenza verso creditori e tribunale è fondamentale.
In caso di inadempimenti significativi il tribunale può, su richiesta, revocare l’omologazione; in tal caso l’azienda può essere avviata verso la liquidazione giudiziale. È per questo che Studio Focus Consulting enfatizza il realismo del piano: è meglio una proposta conservativa e raggiungibile che una promettente ma illusoria. Se emergono problemi durante l’esecuzione, è possibile valutare una modifica del piano, anche se più complessa.
Quando un’azienda affronta la crisi, la scelta strategica più importante è decidere se proseguire l’operatività (continuità) oppure procedere a una cessione ordinata o a una liquidazione. Studio Focus Consulting supporta il management e gli organi di governo nella valutazione di opzioni: mantenimento dell’azienda con risanamento operativo, cessione di rami d’azienda a terzi, ricerca di partner finanziari o industriali, liquidazione ordinata dei beni. Ogni scenario richiede un business plan specifico, una pianificazione finanziaria accurata nei 12 mesi critici, e una comunicazione chiara verso creditori, dipendenti e stakeholder. L’obiettivo è massimizzare il valore recuperato e proteggere i dipendenti.
Dipende dal valore dell’azienda in continuità rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale. Se l’azienda vale di più operando che liquidata, un piano di continuità con una percentuale di soddisfacimento inferiore al 100% può comunque essere più conveniente per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. Studio Focus Consulting calcola il “recovery rate” per ogni opzione, mostrando ai creditori quale scelta massimizza il loro recupero.
Legalmente, una volta rilevata la crisi, l’imprenditore deve attivarsi senza indugio secondo l’art. 3 CCII e l’art. 2086 c.c.: non può restare fermo. In pratica, la liquidità disponibile e la durata delle eventuali misure protettive (fino a 360 giorni in composizione negoziata, art. 17 CCII) delimitano la finestra utile per negoziare, che varia caso per caso. Per questo la tempestività della rilevazione è critica: prima si scopre il problema, più tempo si ha per rimediare.
Licenziamenti sono possibili solo se giustificati da esigenze aziendali (ristrutturazione) e in base alla normativa su tutele. Nella crisi, spesso si usa la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) o altri strumenti solidaristici prima del licenziamento. Studio Focus Consulting supporta il dialogo con sindacati e lavoratori, in modo che i tagli di costo siano condivisi e l’azienda preservi il capitale umano competente.
Analisi della situazione economico-finanziaria dell’azienda (bilanci, flussi di cassa, debiti), rilevazione dei segnali di crisi e identificazione delle opzioni disponibili secondo il Codice della Crisi (composizione negoziata, accordo di ristrutturazione, concordato, continuità operativa). Redazione di una mappa strategica condivisa con il management e gli organi di governo.
Preparazione della documentazione richiesta per la procedura scelta (domanda, attestazione, business plan, relazioni finali), coordinamento con professionisti (revisore, avvocato, esperto indipendente nella composizione negoziata). Supporto diretto nella negoziazione con creditori, banche e terzi, in modo da raggiungere accordi sostenibili.
Assistenza amministrativa nel deposito presso il tribunale (se richiesto), coordinamento con gli organi giudiziali e il commissario. Successivamente, monitoraggio trimestrale dell’esecuzione del piano, gestione di varianze rispetto al budget, comunicazione periodica agli stakeholder e adeguamenti tattici del piano operativo.

Il servizio è coordinato dal Dott. Federico Gobbini, che cura i contenuti di questa pagina e li mantiene aggiornati alla normativa vigente.
Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2026
Fonti ufficiali: Composizione Negoziata · Normattiva