Una s.r.l. che supera per due esercizi consecutivi uno dei limiti dell’art. 2477 c.c., una banca che chiede un bilancio verificato, un credito d’imposta per ricerca e sviluppo che richiede la certificazione delle spese, una PMI innovativa che deve presentare l’ultimo bilancio certificato. Per queste situazioni lo Studio affianca amministratori di s.r.l. e s.p.a. e imprese in crescita che scelgono la revisione volontaria per dare credibilità ai propri numeri. L’incarico è seguito dal referente presentato in fondo alla pagina.
La revisione legale è il controllo indipendente del bilancio di esercizio e dei rendiconti gestori, condotto secondo i principi ISA Italia. Obbligatoria per società che superano determinati limiti (quattro milioni di euro di attivo, ricavi o dipendenti), la revisione verifica la correttezza, completezza e conformità ai principi contabili vigenti. Il revisore esamina i registri, le operazioni e i sistemi di controllo interno, rilasciando un giudizio professionale. È uno sguardo indipendente che rassicura azionisti, creditori e banche sulla affidabilità dei dati.
Nelle s.r.l. l’art. 2477 c.c. impone la nomina dell’organo di controllo o del revisore se, per due esercizi consecutivi, la società supera almeno uno di questi limiti: attivo di 4 milioni di euro, ricavi di 4 milioni, 20 dipendenti medi. L’obbligo cessa se per tre esercizi consecutivi nessun limite è superato. Nelle s.p.a. la revisione legale è sempre obbligatoria (art. 2409-bis c.c.).
Ai sensi dell’art. 2429 c.c., amministratori e revisore si scambiano bilancio e relazione almeno 30 giorni prima dell’assemblea; la relazione di revisione deve poi restare depositata presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l’assemblea di approvazione. L’assemblea per approvare il bilancio si tiene di norma entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, prorogabili fino a 180 nei casi previsti dallo statuto.
Il costo dipende da dimensioni aziendali, ricavi, complessità contabile e numero di transazioni: non esiste una tariffa fissa di legge. Ogni incarico va quotato con un preventivo personalizzato basato sulle ore di lavoro stimate, nel rispetto dell’indipendenza del revisore e dei principi di revisione applicabili.
La revisione volontaria rafforza la credibilità dei numeri per le aziende non soggette all’obbligo di legge. Spesso richiesta da finanziatori, soci o partner commerciali, la revisione volontaria segue gli stessi standard della revisione legale (ISA Italia) ma con tempi più flessibili di deposito. Non comporta oneri di governance eccessivi ed è indicata per PMI in forte crescita, in cerca di finanziamenti o che vogliono anticipare obblighi normativi. Offre anche insights sulla qualità contabile e sulle aree di miglioramento.
Sì, se la PMI ha ambizioni di crescita, ha acceso finanziamenti, o è interessata a accendere linee di credito. Le banche e gli investitori la considerano un segnale di affidabilità. Costa meno della revisione obbligatoria (meno formalismi), e offre feedback interno sulla qualità dei processi contabili. Se non hai questi obiettivi, una revisione ordinaria (esterna a norma) potrebbe bastare.
La revisione legale è obbligatoria per legge, con precisi tempi di deposito e responsabilità verso terzi. La revisione volontaria segue gli stessi principi (ISA Italia) ma con tempi flessibili e responsabilità limitata ai soci/finanziatori che l’hanno richiesta. In pratica, il lavoro tecnico è simile, ma la volontaria offre customizzazione e risparmi di tempo/costi per società di piccole dimensioni.
Se per due esercizi consecutivi vengono superate le soglie di legge (attivo, ricavi o dipendenti), la nomina dell’organo di controllo o del revisore diventa obbligatoria: l’assemblea deve deliberare formalmente la nomina, anche confermando il professionista già incaricato in via volontaria, purché iscritto al Registro dei revisori legali. La continuità del rapporto agevola la transizione, ma la nomina resta un atto assembleare necessario.
Nella s.r.l., l’art. 2477 c.c. impone la nomina di un organo di controllo o di un revisore quando la società supera, per due esercizi consecutivi, almeno una di tre soglie (attivo, ricavi o dipendenti), oppure è tenuta al bilancio consolidato, oppure controlla una società obbligata alla revisione legale. Queste soglie non sono state modificate dal recente D.Lgs. 125/2024, che ha aggiornato solo i limiti per il bilancio abbreviato e per le micro-imprese (artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.). Il collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile se composto da revisori legali iscritti al Registro. Gestisce i rischi di governance, monitora il sistema di controllo interno e riferisce all’assemblea.
Secondo l’art. 2477 c.c., la nomina è obbligatoria se la società supera per due esercizi consecutivi almeno uno di questi limiti: attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni, dipendenti occupati in media pari a 20. L’obbligo cessa se per tre esercizi consecutivi nessun limite è superato. È inoltre sempre obbligatoria se la società redige il bilancio consolidato o controlla una società soggetta a revisione legale.
I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal codice civile e, quando al collegio è affidato anche il controllo contabile, essere revisori legali iscritti nel Registro tenuto dal MEF (D.Lgs. 39/2010), indipendenti dalla società e dagli amministratori. Non possono ricoprire la carica gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e i condannati a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità a esercitare uffici direttivi, salvo riabilitazione.
Per legge il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni (art. 2404 c.c.), anche mediante mezzi di telecomunicazione se lo statuto lo consente. Partecipa inoltre alle assemblee dei soci e, quando previsto, alle riunioni dell’organo amministrativo, riunendosi con maggiore frequenza se emergono rilievi o problematiche contabili significative.
La due diligence contabile è l’indagine approfondita che precede l’acquisizione o l’investimento in un’azienda. Esaminiamo i registri contabili, gli assetti patrimoniali, le passività, le contenziosità fiscali e i rischi nascosti, fornendo una fotografia veritiera della “salute finanziaria” dell’acquisendo. È un’analisi che combina contabilità, fiscalità, diritto e gestione, per individuare i rischi prima della firma del contratto. Essenziale per definire il prezzo di acquisizione, le garanzie dell’alienante e i piani di integrazione post-acquisizione.
È fondamentale ogni volta che acquisite una società, una divisione, un ramo d’azienda o investite capitale significativo in una partecipazione. Anche se l’operazione è tra persone fidate, una due diligence rigorosa identifica rischi nascosti (pass tax, crediti dubbi, ammortamenti insufficienti) che potrebbero diminuire il valore reale dell’acquisizione o creare sorprese post-closing.
Non esiste un tempo standard di legge: la durata dipende dalla dimensione dell’azienda target, dalla qualità e completezza della documentazione storica disponibile e dal perimetro richiesto (solo contabile, oppure anche fiscale e legale). I tempi effettivi vengono definiti nella lettera di incarico dopo una prima ricognizione della documentazione.
Non esiste una tariffa fissa: il costo dipende dal perimetro dell’analisi, dal numero di anni da esaminare e dalla complessità dei dati contabili e fiscali dell’azienda target. Il preventivo viene definito caso per caso sulla base delle ore di lavoro stimate, indicate nella lettera di incarico prima dell’avvio dei lavori.
Nell’ambito del credito d’imposta Ricerca e Sviluppo esistono due certificazioni distinte: la certificazione contabile, che attesta l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile, di competenza del revisore legale o della società di revisione incaricati; e la certificazione della qualificazione tecnica degli investimenti come attività di R&S, innovazione o design, riservata ai soggetti iscritti nell’apposito Albo dei certificatori tenuto dal MIMIT. Anche per le PMI innovative è richiesta l’attestazione del mantenimento dei requisiti da parte di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nel Registro.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale è richiesta una certificazione contabile, rilasciata dal revisore legale o dalla società di revisione incaricati, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione contabile. È una certificazione distinta da quella, facoltativa, sulla qualificazione tecnica degli investimenti come R&S, rilasciabile solo da soggetti iscritti nell’Albo dei certificatori del MIMIT.
Un revisore legale o una società di revisione iscritti nel Registro tenuto dal MEF, indipendenti dalla società, che attestino il mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per il periodo fiscale di riferimento. L’attestazione va presentata attraverso la piattaforma Comunica del Registro delle imprese, in aggiunta al deposito del bilancio.
No. La certificazione contabile riguarda la correttezza e la tracciabilità delle spese sostenute ed è di competenza del revisore legale incaricato dalla società. La certificazione della qualificazione tecnica delle attività come R&S, innovazione o design è una procedura distinta e facoltativa, riservata a soggetti iscritti nell’apposito Albo del MIMIT, con requisiti tecnico-professionali specifici.
Gli accordi procedurali (agreed-upon procedures) sono verifiche specifiche su richiesta, senza rilascio di un giudizio complessivo: controllamo solo le aree che designi tu (es. corretta contabilizzazione di una transazione, completezza di una lista crediti, correttezza di calcoli manageriali). A differenza della revisione completa, siamo veloci e focalizzati. Ideali per aziende che hanno esigenze di assicurazione puntuale, gestione di controversie, validazione di dati per terzi, o supporto ai team di direzione sul controllo contabile. Completano la revisione con flexibility e costo contenuto.
La revisione legale copre l’intero bilancio e rilascia un giudizio complessivo. Gli accordi procedurali sono verifiche mirate su aree specifiche, senza opinione. Sono più veloci e convenienti, ma non forniscono un attestato generale. Ideali quando hai domande precise: es. “certifichiamo che i crediti verso clienti X sono corretti?” oppure “validiamo l’applicazione delle nuove norme di tassazione su questa operazione?”.
Se la legge obbliga a revisione legale, no: la procedura concordata non sostituisce il revisore obbligatorio. Se la revisione è volontaria o non obbligatoria, le procedure concordate sono valida alternativa se ti interessano solo verifiche puntuali. Spesso però, per credibilità generale verso banche/investitori, una revisione ordinaria offre più valore.
A differenza della revisione legale (destinata anche a terzi pubblici), il report di procedure concordate è indirizzato al committente (es. amministratori, consiglio d’amministrazione). Se terzi esterni lo richiedono, il revisore ne autorizza la trasmissione solo con consenso del committente. È uno strumento interno/paritetico.
Raccogliamo documentazione, valutiamo la complessità contabile, identifichiamo i rischi aziendali e definiamo il programma di revisione. Comunichiamo chiaramente i tempi, i costi, le responsabilità.
Esaminiamo registri, fatture, estratti bancari, documenti fiscali e di governance. Poniamo domande alla contabilità e alla direzione, valutiamo i sistemi di controllo interno, riscontriamo dati critici.
Sintetizziamo i riscontri in un documento finale (relazione di revisione o di procedura), comunichiamo rilievi significativi in anticipo, offriamo consigli per migliorare processi e conformità.
Gestiamo il deposito presso il registro imprese e le autorità fiscali competenti, restando a disposizione per chiarimenti o richieste integrative.

Nello Studio dal 1996 e iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia dal 1999, il Dott. Eugenio Zanella è componente di collegi sindacali e svolge incarichi di revisione legale in società di capitali. Siede nei consigli di amministrazione di società ed enti del Terzo settore e fa parte delle Commissioni consultive dell’Ordine di Brescia su enti no profit e su successioni, donazioni e trust.
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2026
Fonti ufficiali: Normattiva · MEF · CNDCEC · MIMIT